Art. 33 
 
            Criteri per la quantificazione delle sanzioni 
 
  1. Per la determinazione  dell'importo  della  sanzione  pecuniaria
l'Autorita' segue i parametri contenuti nell'art.  6,  comma  8,  del
Codice e nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante
«Modifiche al sistema penale» ed in particolare: 
    valore del contratto pubblico cui la violazione si riferisce; 
    rilevanza e gravita' dell'infrazione, con particolare riferimento
all'elemento psicologico; 
    opera  svolta  dall'operatore  economico  per  l'eliminazione   o
l'attenuazione delle conseguenze della violazione; 
    eventuale  reiterazione  di  comportamenti  analoghi   a   quelli
contestati. 
  2. Per la  determinazione  della  durata  dell'interdizione  si  fa
riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.