Articolo 26 - Organismi di produzione della danza. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi di produzione della danza, che effettuino complessivamente nell'anno, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, un minimo di quaranta rappresentazioni e di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le prime istanze, come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, ed esclusivamente per il primo anno del triennio, rispettivamente a venti rappresentazioni e 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Sono prese in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 2. Le rappresentazioni in coproduzione, se effettuate congiuntamente ad organismi sovvenzionati nell'ambito del presente decreto, sono computate nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'accordo di coproduzione. 3. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i seguenti requisiti: a) ove sia costituito in forma di societa' cooperativa, i titolari della societa' stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; c) il nucleo artistico e tecnico del complesso siano composti, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente la richiesta di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, agli organismi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero, entro il limite, rispettivamente, del trenta e del dieci per cento dell'attivita' globalmente svolta con riferimento ai Paesi UE e ai Paesi non appartenenti all'UE. Sono escluse dal computo quelle oggetto di richiesta di contributo per tournee all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto.