Articolo 26 - Organismi di produzione della danza. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo agli organismi di produzione della
danza, che effettuino complessivamente nell'anno, per  almeno  cinque
mesi anche non consecutivi, un minimo di quaranta rappresentazioni  e
di seicento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non
meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo  stesso  ha  sede
legale. Tali minimi sono ridotti per le prime istanze, come  definite
nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, ed esclusivamente per
il primo anno del triennio, rispettivamente a venti  rappresentazioni
e 300 giornate lavorative, come definite all'Allegato  D,  in  almeno
una regione oltre quella in cui  l'organismo  ha  sede  legale.  Sono
prese in considerazione anche piu'  recite  effettuate  nella  stessa
giornata. Sono considerate,  per  un  massimo  del  dieci  per  cento
dell'intera  attivita'  svolta,  le  rappresentazioni   ad   ingresso
gratuito  sostenute  finanziariamente  da  Regioni  o  enti   locali,
retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 
  2.   Le   rappresentazioni   in   coproduzione,    se    effettuate
congiuntamente ad organismi sovvenzionati  nell'ambito  del  presente
decreto, sono computate nella misura percentuale corrispondente  alla
quota di partecipazione all'accordo di coproduzione. 
  3. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono  pari,
rispettivamente,  a  venti  rappresentazioni  e   duecento   giornate
lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto
richiedente soddisfi i seguenti requisiti: 
  a) ove sia costituito in forma di societa' cooperativa, i  titolari
della societa' stessa siano in  maggioranza  persone  fisiche  aventi
eta' pari o inferiore a trentacinque anni; 
  b)  gli  organi  di  amministrazione  e  controllo   del   soggetto
richiedente siano composti, in maggioranza, da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni; 
  c) il nucleo artistico e  tecnico  del  complesso  siano  composti,
ciascuno per almeno il settanta per cento,  da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni. 
  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di  chiusura
del bando relativo al  primo  anno  di  programmazione  afferente  la
richiesta di contributo. A  partire  dall'anno  successivo  al  primo
triennio di contribuzione, agli organismi aventi i requisiti  di  cui
al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma  1
del presente articolo. 
  4. Ai  fini  del  raggiungimento  dei  minimi  di  attivita',  sono
riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero, entro il  limite,
rispettivamente, del trenta e  del  dieci  per  cento  dell'attivita'
globalmente svolta con  riferimento  ai  Paesi  UE  e  ai  Paesi  non
appartenenti all'UE. Sono  escluse  dal  computo  quelle  oggetto  di
richiesta di contributo per tournee all'estero di cui all'articolo 44
del presente decreto.