Articolo 27 - Centri di produzione della danza. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  ai  centri  di  produzione  della
danza, che svolgono attivita' di produzione  e  di  esercizio  presso
almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva,
con riferimento alle attivita' di danza, e  munita  delle  prescritte
autorizzazioni, che, nell'anno: 
a) effettuino un minimo di 800  giornate  lavorative,  come  definite
   all'Allegato D, complessive; 
b) effettuino un minimo di 40 rappresentazioni prodotte,  per  almeno
   cinque mesi anche non consecutivi, in  non  meno  di  tre  regioni
   oltre quella in  cui  il  soggetto  ha  sede  legale,  incluse  le
   coproduzioni come prese in considerazione ai  sensi  dell'articolo
   26, comma 2, del presente decreto; 
c) ospitino un minimo di 30 rappresentazioni,  prodotte  da  soggetti
   professionali diversi dal richiedente;  almeno  il  cinquanta  per
   cento  delle  stesse  deve  essere  riservato  ad   organismi   di
   produzione professionali della  danza  che  non  siano  centri  di
   produzione, come definiti nel presente comma. 
  2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono  prese
in considerazione anche piu' rappresentazioni effettuate nella stessa
giornata.  Esclusivamente  con  riferimento   alle   rappresentazioni
prodotte, sono considerate,  per  un  massimo  del  dieci  per  cento
dell'intera  attivita'  svolta,  le  rappresentazioni   ad   ingresso
gratuito  sostenute  finanziariamente   da   Regioni,   enti   locali
retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 
  3. Ai  fini  del  raggiungimento  dei  minimi  di  attivita',  sono
riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero, entro il
limite,  rispettivamente,  del  trenta  e   del   dieci   per   cento
dell'attivita' globalmente svolta con riferimento ai Paesi  UE  e  ai
Paesi non  appartenenti  all'UE.  Sono  escluse  dal  computo  quelle
oggetto di richiesta di contributo  per  tournee  all'estero  di  cui
all'articolo 44 del presente decreto.