Articolo 27 - Centri di produzione della danza. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai centri di produzione della danza, che svolgono attivita' di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, con riferimento alle attivita' di danza, e munita delle prescritte autorizzazioni, che, nell'anno: a) effettuino un minimo di 800 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, complessive; b) effettuino un minimo di 40 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, in non meno di tre regioni oltre quella in cui il soggetto ha sede legale, incluse le coproduzioni come prese in considerazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto; c) ospitino un minimo di 30 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione, come definiti nel presente comma. 2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, sono prese in considerazione anche piu' rappresentazioni effettuate nella stessa giornata. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da Regioni, enti locali retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni prodotte svolte all'estero, entro il limite, rispettivamente, del trenta e del dieci per cento dell'attivita' globalmente svolta con riferimento ai Paesi UE e ai Paesi non appartenenti all'UE. Sono escluse dal computo quelle oggetto di richiesta di contributo per tournee all'estero di cui all'articolo 44 del presente decreto.