Art. 33 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio 
 
  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche'  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m)
della  Costituzione  le  disposizioni   finalizzate   alla   bonifica
ambientale e  alla  rigenerazione  urbana  delle  aree  di  rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
particolare,   le   disposizioni   relative   alla   disciplina   del
procedimento di bonifica, al trasferimento  delle  aree,  nonche'  al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione  del  programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e  di  rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi. 
  2. Sulla base dei principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui  ai  seguenti
commi  sono  attribuite  allo  Stato  per   assicurarne   l'esercizio
unitario,  garantendo   comunque   la   partecipazione   degli   enti
territoriali interessati alle determinazioni in  materia  di  governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. 
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le  disposizioni  del  presente   articolo   sono   individuate   con
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri  partecipano  i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'  predisposto  uno  specifico
programma di risanamento  ambientale  e  un  documento  di  indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
  a) a individuare e realizzare i lavori  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica dell'area; 
  b)  a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione   urbana
dell'area; 
  c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di   proprieta'   pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
  d) a localizzare e realizzare  le  opere  infrastrutturali  per  il
potenziamento della rete stradale e dei  trasporti  pubblici,  per  i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  funzionali   agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno  finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
  4. Alla formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono  preposti  un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,  anche
ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto  attuatore  procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e  non  anche  con
riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  per  lo  svolgimento   delle
operazioni  necessarie   per   l'eliminazione   delle   sorgenti   di
inquinamento e comunque per la riduzione delle  sostanze  inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie (( e, comunque,  nel
rispetto delle  procedure  di  scelta  del  contraente,  sia  per  la
progettazione sia per l'esecuzione, previste dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )). 
  5.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'  nominato   in
conformita' all'articolo 11 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentito il Presidente della Regione  interessata.  Allo  stesso  sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati  da  effettuare  nell'area  di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei  principi   europei   di
trasparenza e  di  concorrenza.  Ad  esso  compete  l'elaborazione  e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  cui  al
comma 3, con le risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale  e  di  realizzazione
delle   opere   infrastrutturali.   In   via    straordinaria,    per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  cui  al
presente articolo i  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  ad  esclusione  di  quelli  processuali,  sono
dimezzati. 
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui  al  comma
1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al  medesimo  comma  sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo  la  proposta  di  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana  di  cui  al  comma  3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base  dei  dati  dello  stato  di  contaminazione   del   sito,   dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  242-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  da  uno   studio   di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),
nonche'   da   un   piano   economico-finanziario    relativo    alla
sostenibilita' degli interventi  previsti,  contenente  l'indicazione
delle  fonti  finanziarie  pubbliche  disponibili  e   dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva  del  programma.
La proposta di programma  e  il  documento  di  indirizzo  strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia  degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova  edificazione  e
mutamento di destinazione d'uso dei  beni  immobili,  comprensivi  di
eventuali  premialita'  edificatorie,  la  previsione   delle   opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e  di  quelle  che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori  del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di  concorrenza
e dell'evidenza pubblica e  del  possibile  ricorso  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di  servizi  al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il  termine  di  30
giorni dalla sua indizione, entro il  quale  devono  essere  altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma  di  svolgimento
dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, la  valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un  accordo  entro
il termine predetto, provvede il  Consiglio  dei  ministri  anche  in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla  seduta  del  Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 
  10. Il programma  di  rigenerazione  urbana,  da  attuarsi  con  le
risorse  ((  umane,  strumentali  e  finanziarie  ))  disponibili   a
legislazione vigente, e' adottato dal Commissario  straordinario  del
Governo, entro  10  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 9, ed e' approvato con decreto del Presidente della  Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.  L'approvazione  del
programma sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,  i  pareri  e  gli
assensi  previsti  dalla  legislazione  vigente,  fermo  restando  il
riconoscimento   degli   oneri   costruttivi    in    favore    delle
amministrazioni   interessate.    Costituisce    altresi'    variante
urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita'
delle  opere  e  di  urgenza  e  indifferibilita'  dei   lavori.   Il
Commissario straordinario  del  Governo  vigila  sull'attuazione  del
programma ed esercita i poteri  sostitutivi  previsti  dal  programma
medesimo. 
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  sito  nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della  legge  n.
388 del 2000 (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 )), le  stesse  sono  dichiarate
con il presente provvedimento aree di rilevante  interesse  nazionale
per gli effetti di cui ai precedenti commi. 
  12. In riferimento al predetto comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma
6 e' trasferita  al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a  carico  del
medesimo, la proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili  di  cui  e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A.  in  stato  di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto  ad  altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree  ed  immobili  limitrofi  al
comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio  meritevoli  di   salvaguardia   e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo.  Alla  procedura  fallimentare  della  societa'  Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base  del  valore  di  mercato
delle aree e degli  immobili  trasferiti  rilevato  dall'Agenzia  del
Demanio alla data del  trasferimento  della  proprieta',  che  potra'
essere versato mediante azioni o altri  strumenti  finanziari  emessi
dalla societa', il cui rimborso e'  legato  all'incasso  delle  somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli  immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il  decreto  di  nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del  decreto  di  nomina  del
Soggetto Attuatore produce gli  effetti  di  cui  all'articolo  2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente  alla  trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla
procedura fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate.  La  trascrizione  del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti  previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di  registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto  Attuatore  e
la societa'  di  cui  al  comma  12  partecipano  alle  procedure  di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica  ambientale,  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione. 
  ((  13-bis.  Il  programma  di  rigenerazione  urbana,  predisposto
secondo le finalita' di cui al comma 3 del  presente  articolo,  deve
garantire  la  piena  compatibilita'  e  il  rispetto  dei  piani  di
evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 
  13-ter. Ai fini della definizione del  programma  di  rigenerazione
urbana, il  Soggetto  Attuatore  acquisisce  in  fase  consultiva  le
proposte del comune  di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei  termini
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del  comune
di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita'  del  redigendo
programma  di  rigenerazione  urbana  e   alla   sua   sostenibilita'
economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito
della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle
sue eventuali proposte non accolte. In caso  di  mancato  accordo  si
procede ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
  13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della
procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563  e  seguenti,
della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  verifica  i  fabbisogni  di
personale necessari per  le  attivita'  di  competenza  del  Soggetto
Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita  e  assume
ogni  iniziativa  utile  al   fine   di   salvaguardare   i   livelli
occupazionali dei  lavoratori  facenti  capo  alla  societa'  Bagnoli
Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   117   della
          Costituzione: 
              "Art. 117 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato." 
              Si riportano gli articoli  252  e  252-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "ART. 252 (Siti di interesse nazionale) 
              1.  I  siti  di  interesse  nazionale,  ai  fini  della
          bonifica,   sono   individuabili    in    relazione    alle
          caratteristiche del sito, alle  quantita'  e  pericolosita'
          degli  inquinanti   presenti,   al   rilievo   dell'impatto
          sull'ambiente circostante in termini di  rischio  sanitario
          ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
          ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
              f-bis)  l'insistenza,  attualmente  o  in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
              2-bis. Sono in ogni  caso  individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto  superiore  per
          la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
          Agenzie regionali per  la  protezione  dell'ambiente  delle
          regioni interessate e dell'Istituto  superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare puo'  autorizzare  in  via
          provvisoria, su richiesta dell'interessato,  ove  ricorrano
          motivi  d'urgenza  e  fatta  salva   l'acquisizione   della
          pronuncia   positiva   del   giudizio   di   compatibilita'
          ambientale,  ove  prevista,  l'avvio  dei  lavori  per   la
          realizzazione dei relativi interventi di bonifica,  secondo
          il   progetto   valutato   positivamente,   con   eventuali
          prescrizioni, dalla conferenza  di  servizi  convocata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli  effetti  di
          cui all'articolo 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area." 
              "ART. 252-bis Siti inquinati  nazionali  di  preminente
          interesse pubblico per la riconversione industriale 
              1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare  e  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  d'intesa  con   la   regione   territorialmente
          interessata  e,  per  le  materie  di  competenza,  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche'  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo per gli aspetti di  competenza  in  relazione  agli
          eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree
          e sugli immobili, possono stipulare  accordi  di  programma
          con uno o piu' proprietari  di  aree  contaminate  o  altri
          soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa
          in sicurezza o bonifica, e di riconversione  industriale  e
          sviluppo  economico  in   siti   di   interesse   nazionale
          individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge  9
          dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il  riutilizzo
          di  tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza  sanitaria  e
          ambientale, e  di  preservare  le  matrici  ambientali  non
          contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle  misure
          di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,  n.  89,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  al  comma   1
          assicurano il coordinamento delle azioni per determinare  i
          tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
          e funzionale adempimento per l'attuazione  dei  progetti  e
          disciplinano in particolare: 
              a)  l'individuazione  degli  interventi  di  messa   in
          sicurezza e bonifica da attuare, sulla base  dei  risultati
          della caratterizzazione validati  dalle  agenzie  regionali
          per la protezione dell'ambiente; 
              b) l'individuazione degli interventi  di  riconversione
          industriale e di sviluppo economico anche attraverso  studi
          e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
          ricerca specializzati; 
              c) il piano economico finanziario  dell'investimento  e
          la durata del relativo programma; 
              d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative
          garanzie; 
              e) i contributi pubblici e le altre misure di  sostegno
          economico finanziario disponibili e attribuiti; 
              f) la causa di revoca  dei  contributi  e  delle  altre
          misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
              g)  l'individuazione  del  soggetto   attuatore   degli
          interventi di messa in sicurezza e  di  bonifica,  e  delle
          attivita'  di  monitoraggio,  controllo  e  gestione  degli
          interventi di messa in sicurezza che restano a  carico  del
          soggetto interessato; 
              h)  i  tempi  di  presentazione  e  approvazione  degli
          interventi di messa in sicurezza e di bonifica; 
              i)  la  previsione   di   interventi   di   formazione,
          riqualificazione  e  aggiornamento  delle  competenze   dei
          lavoratori  degli  impianti  dismessi  da  reimpiegare  nei
          lavori  di  bonifica  previsti  dai  medesimi  accordi   di
          programma, mediante  il  ricorso  a  fondi  preliminarmente
          individuati a livello nazionale e regionale; 
              i-bis) le modalita' di monitoraggio  per  il  controllo
          dell'adempimento   degli   impegni    assunti    e    della
          realizzazione dei progetti. 
              3. La stipula  dell'accordo  di  programma  costituisce
          riconoscimento  dell'interesse   pubblico   generale   alla
          realizzazione degli impianti, delle opere e di  ogni  altro
          intervento  connesso  e  funzionale   agli   obiettivi   di
          risanamento e di  sviluppo  economico  e  dichiarazione  di
          pubblica utilita'. 
              4. Ad eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i
          soggetti interessati di cui al comma 1  non  devono  essere
          responsabili della contaminazione del  sito  oggetto  degli
          interventi di messa in sicurezza e bonifica,  riconversione
          industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
          collegamenti societari e  di  cariche  direttive  ricoperte
          nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal  fine
          sono soggetti interessati non responsabili i proprietari  e
          i gestori di siti inquinati  che  non  hanno  cagionato  la
          contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi
          imposti dall'articolo 245, comma 2. 
              5. Gli Accordi di Programma di cui al comma  1  possono
          essere stipulati anche con soggetti che  non  soddisfano  i
          requisiti  di  cui  al  comma  4  alle  seguenti  ulteriori
          condizioni: 
              a) i fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono
          essere antecedenti al 30 aprile 2007; 
              b) oltre alle misure di messa in sicurezza e  bonifica,
          devono essere individuati gli interventi di riparazione del
          danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI
          del presente; 
              c) termine finale per il completamento degli interventi
          di riparazione del danno ambientale e' determinato in  base
          ad uno specifico piano finanziario presentato dal  soggetto
          interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare
          l'avvio  e  lo  sviluppo  dell'iniziativa  economica  e  di
          garantire la sostenibilita' economica di detti  interventi,
          comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
              6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
          impegni di  messa  in  sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,
          controllo  e   relativa   gestione,   e   di   riparazione,
          individuati dall'accordo  di  programma  esclude  per  tali
          soggetti ogni  altro  obbligo  di  bonifica  e  riparazione
          ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i  fatti
          antecedenti  all'accordo  medesimo.  La  revoca  dell'onere
          reale  per  tutti  i  fatti  antecedenti   all'accordo   di
          programma  previsto  dalle  misure  volte  a  favorire   la
          realizzazione  delle  bonifiche  dei  siti   di   interesse
          nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
          responsabile  della  contaminazione,  al   rilascio   della
          certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in  sicurezza
          dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso  di
          soggetto interessato responsabile della  contaminazione,  i
          contributi e le misure di cui alla lettera e) del  comma  2
          non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
          di bonifica  e  di  riparazione  del  danno  ambientale  di
          competenza  dello  stesso   soggetto,   ma   esclusivamente
          l'acquisto   di   beni   strumentali   alla   riconversione
          industriale e allo sviluppo economico dell'area. 
              7. Al di fuori dei casi  che  rientrano  nel  campo  di
          applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione  puo'
          agire autonomamente nei confronti  del  responsabile  della
          contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di   bonifica
          individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
          interventi di bonifica e riparazione del  danno  ambientale
          nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
              8.  Gli  interventi  per  l'attuazione   del   progetto
          integrato sono autorizzati  e  approvati  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro dello  sviluppo  economico  sulla  base
          delle  determinazioni  assunte  in  Conferenza  di  Servizi
          indetta dal Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e  seguenti
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  Alla  Conferenza  di
          Servizi partecipano tutti  i  soggetti  pubblici  firmatari
          dell'accordo di programma o titolari  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione, comunque denominati,  aventi
          ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
          dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
          proponenti. L'assenso  espresso  dai  rappresentanti  degli
          enti locali sulla base delle  determinazioni  a  provvedere
          degli  organi  competenti,   sostituisce   ogni   atto   di
          competenza di detti enti. 
              9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione
          ambientale  integrata,  i  decreti  di  cui  al   comma   8
          autorizzano gli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di
          bonifica  nonche'  la  costruzione  e   l'esercizio   degli
          impianti e delle opere connesse. 
              10.  Alla  progettazione,   al   coordinamento   e   al
          monitoraggio   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
          riconversione industriale  e  sviluppo  economico  in  siti
          inquinati di interesse nazionale di cui  al  comma  1  sono
          preposte, con oneri posti a carico delle risorse  stanziate
          a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
          individuate nell'accordo di programma,  di  intesa  tra  il
          Ministero  dello  sviluppo  economico   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          vi  provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle  aree
          di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
          interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti  sono
          tenuti  ad  attivare  procedure  a  evidenza  pubblica  per
          l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto  dalle
          disposizioni  vigenti  per  la   gestione   in   house   in
          conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
          giurisprudenza europea. 
              11. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca d'intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, e le Regioni e Province  Autonome,  adotta  misure
          volte  a  favorire  la  formazione  di   nuove   competenze
          professionali,  anche  in  ambito  degli  Istituti  tecnici
          superiori, in materia di bonifica  ambientale,  finanziate,
          nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione  vigente
          nonche'  a  valere  sulle  risorse   della   programmazione
          2014-2020, previamente incluse negli Accordi  di  programma
          di cui al comma 1 del presente articolo." 
              Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  recante
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.", e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          maggio 2006, n. 100, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art.11.Commissari straordinari del Governo. 
              1.  Al   fine   di   realizzare   specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato." 
              Si riporta il testo dell'articolo  242-bis  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "ART. 242-bis (Procedura semplificata per le operazioni
          di bonifica) 
              1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie
          spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
          contaminazione ad un livello uguale o inferiore  ai  valori
          di concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
          all'amministrazione di cui agli  articoli  242  o  252  uno
          specifico progetto completo  degli  interventi  programmati
          sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito,
          nonche'  del  cronoprogramma  di  svolgimento  dei  lavori.
          L'operatore e' responsabile della veridicita'  dei  dati  e
          delle informazioni forniti, ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
          realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  attivita'
          previsti dal progetto di  bonifica  l'interessato  presenta
          gli  elaborati  tecnici  esecutivi  di  tali   impianti   e
          attivita' alla regione nei cui territorio ricade la maggior
          parte degli  impianti  e  delle  attivita',  che,  entro  i
          successivi trenta giorni, convoca  apposita  conferenza  di
          servizi, ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  o
          delle discipline regionali applicabili  in  materia.  Entro
          novanta giorni dalla convocazione,  la  regione  adotta  la
          determinazione  conclusiva  che  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto
          di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta  giorni
          dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,  il  soggetto
          interessato  comunica  all'amministrazione   titolare   del
          procedimento di cui agli articoli  242  o  252  e  all'ARPA
          territorialmente   competente,    la    data    di    avvio
          dell'esecuzione della bonifica che si deve  concludere  nei
          successivi  diciotto  mesi,  salva  eventuale  proroga  non
          superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo  motivata
          sospensione, deve essere avviato il procedimento  ordinario
          ai sensi degli articoli 242 o 252. 
              2-bis. Nella selezione della  strategia  di  intervento
          dovranno  essere  privilegiate   modalita'   tecniche   che
          minimizzino il ricorso allo smaltimento  in  discarica.  In
          particolare, nel rispetto dei principi di cui alla parte IV
          del   presente   decreto   legislativo,    dovra'    essere
          privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati. 
              3. Ultimati gli interventi di  bonifica,  l'interessato
          presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui
          agli  articoli  242  o  252  al  fine  di   verificare   il
          conseguimento  dei  valori  di  concentrazione  soglia   di
          contaminazione  della  matrice  suolo  per   la   specifica
          destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
          quarantacinque  giorni.  In   via   sperimentale,   per   i
          procedimenti avviati entro il  31  dicembre  2017,  decorso
          inutilmente il termine di cui  al  periodo  precedente,  il
          piano   di   caratterizzazione   si   intende    approvato.
          L'esecuzione di tale piano e' effettuata in contraddittorio
          con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede  alla
          validazione  dei  relativi  dati  e  ne  da'  comunicazione
          all'autorita' titolare del procedimento di  bonifica  entro
          quarantacinque giorni. 
              4.  La  validazione  dei   risultati   del   piano   di
          campionamento di  collaudo  finale  da  parte  dell'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente  territorialmente
          competente, che conferma il  conseguimento  dei  valori  di
          concentrazione  soglia   di   contaminazione   nei   suoli,
          costituisce  certificazione  dell'avvenuta   bonifica   del
          suolo. I costi dei controlli  sul  piano  di  campionamento
          finale e della  relativa  validazione  sono  a  carico  del
          soggetto  di  cui  al  comma  1.  Ove   i   risultati   del
          campionamento di collaudo finale dimostrino  che  non  sono
          stati conseguiti  i  valori  di  concentrazione  soglia  di
          contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per
          la  protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente
          comunica le difformita' riscontrate all'autorita'  titolare
          del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al  comma
          1,  il  quale   deve   presentare,   entro   i   successivi
          quarantacinque  giorni,  le  necessarie   integrazioni   al
          progetto di bonifica che e'  istruito  nel  rispetto  delle
          procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o  252  del
          presente decreto. 
              5. Resta fermo  l'obbligo  di  adottare  le  misure  di
          prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle  acque  di
          falda, se necessarie, secondo  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 242 o 252. 
              6. Conseguiti i  valori  di  concentrazione  soglia  di
          contaminazione del suolo, il sito puo' essere utilizzato in
          conformita' alla destinazione d'uso  prevista  secondo  gli
          strumenti urbanistici  vigenti,  salva  la  valutazione  di
          eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti
          dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda." 
              Si riporta il testo dell'articolo 114  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2001).",  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O: 
              "Art  114.  Disinquinamento,  bonifica   e   ripristino
          ambientale. 
              1. 
              2. Il decreto di cui al comma  9-ter  dell'articolo  18
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal  comma  1
          del presente articolo, e' emanato entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              3.  L'accantonamento  per  gli  oneri  a  fronte  degli
          interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 25
          ottobre  1999,  n.   471,   del   Ministro   dell'ambiente,
          costituisce un onere pluriennale da ammortizzare,  ai  soli
          fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni.
          Restano fermi i  tempi  di  realizzazione  delle  bonifiche
          previsti  nel  progetto  approvato  ed  i  criteri  per  la
          deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati  a
          conto economico. 
              4. 
              5. All'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   aprile   1959,   n.   128,   e   successive
          modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in
          ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia»
          e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente
          -  Risorse»  sono  inserite   le   seguenti:   «ovvero   in
          geologia,». 
              6. 
              7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e successive modificazioni, e di cui al D.M. 25 ottobre
          1999, n. 471,  del  Ministro  dell'ambiente,  o  che  abbia
          stipulato  o  stipuli   accordi   di   programma   previsti
          nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i
          reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti
          in essere anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          citato  decreto  legislativo  n.  22  del  1997  che  siano
          accertati a  seguito  dell'attivita'  svolta,  su  notifica
          dell'interessato, ai sensi dell'articolo  17  del  medesimo
          decreto  legislativo  n.  22   del   1997,   e   successive
          modificazioni, qualora la realizzazione e il  completamento
          degli interventi ambientali si  realizzino  in  conformita'
          alle predette procedure o ai predetti accordi di  programma
          ed alla normativa vigente in materia. 
              8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile
          quando i fatti  di  inquinamento  siano  stati  commessi  a
          titolo  di  dolo  o  comunque  nell'ambito   di   attivita'
          criminali organizzate volte a realizzare illeciti  guadagni
          in violazione delle norme ambientali. 
              9.  Per  costi  sopportabili  di   cui   al   comma   6
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22, e  di  cui  alle  lettere  f)  ed  i)  del  comma  1
          dell'articolo 2 del D.M.  25  ottobre  1999,  n.  471,  del
          Ministro dell'ambiente, si intendono,  con  riferimento  ad
          impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che
          non  comporti  un  arresto   prolungato   delle   attivita'
          produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto
          al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione. 
              10. Al fine di  conservare  e  valorizzare,  anche  per
          finalita'  sociali  e  produttive,  i   siti   e   i   beni
          dell'attivita'  mineraria  con  rilevante  valore  storico,
          culturale ed ambientale, e' assegnato un  finanziamento  di
          lire 3 miliardi per l'anno 2001 e  di  lire  6  miliardi  a
          decorrere  dall'anno  2002  al  Parco  geominerario   della
          Sardegna, istituito entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e di intesa con la regione Sardegna  e  gestito
          da un consorzio assimilato agli enti di cui  alla  legge  9
          maggio   1989,   n.   168,   costituito    dai    Ministeri
          dell'ambiente,    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato  e  dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai
          comuni interessati ed,  eventualmente,  da  altri  soggetti
          interessati. Al fine di garantire la tutela, la  conoscenza
          e  la  valorizzazione,  anche  per  finalita'   sociali   e
          occupazionali, dei  parchi  e  dei  musei  sommersi  aventi
          rilevante  valore  ambientale,  storico,   archeologico   e
          culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi
          a decorrere dall'anno 2001 per i  parchi  sommersi  ubicati
          nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di  Gaiola  nel
          golfo  di  Napoli,  istituiti  con  decreto  del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni  e  le
          attivita' culturali, dei trasporti e  della  navigazione  e
          delle politiche agricole e forestali e  di  intesa  con  la
          regione Campania, e affidati in gestione, con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  sentiti  la   regione   e   gli   enti   locali
          territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni
          scientifiche  o  associazioni  ambientaliste  riconosciute,
          anche consorziati tra loro. I decreti istitutivi di cui  ai
          periodi  precedenti  stabiliscono  altresi'  le   attivita'
          incompatibili con le finalita' previste dal presente comma,
          alla cui  violazione  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
              11.   E'   istituito   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  con  il  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali, con le regioni  Abruzzo,  Basilicata,
          Campania, Lazio, Molise e  Puglia,  nonche'  con  gli  Enti
          parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
          tratturi e della civilta'  della  transumanza,  all'interno
          del  programma  d'azione  per   lo   sviluppo   sostenibile
          dell'Appennino, denominato «Appennino Parco  d'Europa».  In
          tale intesa sono individuati: 
              a) i siti, gli itinerari, le attivita' antropiche  e  i
          beni che hanno  rilevanza  naturale,  ambientale,  storica,
          culturale, archeologica, economica, sociale e connessi  con
          la civilta' della transumanza; 
              b) gli obiettivi  per  il  recupero,  la  tutela  e  la
          valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla  lettera  a)
          anche ai fini dello sviluppo  integrato  sostenibile  delle
          aree del coordinamento di cui al presente comma. 
              12. Il coordinamento nazionale di cui al  comma  11  e'
          gestito  da  un  consorzio  formato  dai  Ministeri,  dalle
          regioni e dagli enti parco di cui  al  medesimo  comma  11,
          nonche'  dalle  province,  dai  comuni  e  dalle  comunita'
          montane  interessati.  Alle  attivita'  di   promozione   e
          programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano
          soggetti   pubblici   e   privati,    quali    universita',
          associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e
          di volontariato, organizzazioni sociali. 
              13. L'istituzione e il funzionamento del  coordinamento
          di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti  massimi
          di spesa di lire 1.000 milioni  nel  2001,  di  lire  1.000
          milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003. 
              14. Al fine di  conservare  e  valorizzare,  anche  per
          finalita'  sociali  e  produttive,  i   siti   e   i   beni
          dell'attivita'  mineraria  con  rilevante  valore  storico,
          culturale e ambientale, e' assegnato  un  finanziamento  di
          lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e  2003
          al  Parco  tecnologico  ed   archeologico   delle   colline
          metallifere grossetane  e  al  Parco  museo  delle  miniere
          dell'Amiata,   istituiti   con   decreto    del    Ministro
          dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e con la regione Toscana e  gestito  da
          un consorzio costituito dal  Ministero  dell'ambiente,  dal
          Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dalla
          regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di  consentire
          la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della
          ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire
          2  miliardi  per  l'anno  2001  a  favore  dell'Ente  parco
          naturale del fiume Sile. 
              15. Al fine di conservare  e  valorizzare  gli  antichi
          siti di escavazione ed i beni  di  rilevante  testimonianza
          storica, culturale e ambientale  connessi  con  l'attivita'
          estrattiva, e'  assegnato  un  finanziamento  di  lire  500
          milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al  Parco
          archeologico delle Alpi Apuane, istituito con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni
          e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito
          da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal
          ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dalla
          regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco  delle
          Alpi  Apuane.  Nell'intesa,  previo   parere   dei   comuni
          interessati, sono individuati: 
              a) i siti ed i beni  che  hanno  rilevante  valenza  di
          testimonianza storica, culturale e ambientale connessi  con
          l'attivita' estrattiva; 
              b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la
          valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). 
              16. I siti ed i beni di cui alla lettera a)  del  comma
          15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane
          e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello  stesso  comma
          15  ad  essi  correlati  sono  individuati  dal   Ministero
          dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane. 
              17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica,  e'  approvato,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  il
          piano  di  completamento  della  bonifica  e  del  recupero
          ambientale dell'area industriale di Bagnoli.  Il  piano  e'
          predisposto, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  dal   soggetto   attuatore
          previsto dall'articolo 1, comma  1,  del  decreto-legge  20
          settembre 1996,  n.  486,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 1996, n.  582,  sulla  base  e  nel
          rispetto  degli  strumenti  urbanistici  vigenti   relativi
          all'area interessata e  comprende  il  completamento  delle
          azioni gia' previste dal citato articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge   n.   486   del   1996,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  582  del  1996,  nonche'  la
          conservazione degli  elementi  di  archeologia  industriale
          previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo  1,
          comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge
          23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che  fissa  un  termine
          per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una
          relazione tecnico-economica sullo  stato  degli  interventi
          gia'  realizzati  ed  un   cronoprogramma   relativo   alla
          esecuzione dei lavori futuri, nonche'  un  motivato  parere
          del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata  la  spesa
          di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. 
              18.  Sono  abrogati  i  commi  1,  da  3  a  13  e   15
          dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486  del  1996,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. 
              19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza  e
          la commissione per il controllo ed il monitoraggio  di  cui
          all'articolo 1, comma 4, del citato  decreto-legge  n.  486
          del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582
          del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata  in
          vigore del decreto del Ministro  dell'ambiente  di  cui  al
          comma 17, con la presentazione di un  documento  conclusivo
          riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti.
          La funzione di  vigilanza  e  controllo  sulla  corretta  e
          tempestiva attuazione del piano di recupero di  Bagnoli  e'
          attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di
          inosservanza delle prescrizioni e dei tempi  stabiliti  nel
          piano stesso,  puo',  previa  diffida  a  conformarsi  alle
          previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento  a
          terzi per  l'esecuzione  dei  lavori  in  danno,  ai  sensi
          dell'articolo  17,  commi  2,  9,  10  e  11,  del  decreto
          legislativo  5  febbraio  1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni.   Il   Ministro    dell'ambiente    presenta
          annualmente al Parlamento  una  relazione  sullo  stato  di
          avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
          del citato decreto-legge n. 486 del 1996,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla   legge   n.   582   del   1996.   In
          considerazione del pubblico  interesse  alla  bonifica,  al
          recupero ed alla valorizzazione dell'area  di  Bagnoli,  e'
          attribuita facolta'  al  comune  di  Napoli,  entro  il  31
          dicembre  2001,  di  acquisire  la  proprieta'  delle  aree
          oggetto degli interventi di bonifica anche  attraverso  una
          societa' di trasformazione urbana.  In  tale  caso  possono
          partecipare  al  capitale  sociale,  fino   alla   completa
          acquisizione della  proprieta'  delle  aree  al  patrimonio
          della  societa'  medesima,  esclusivamente  il  comune   di
          Napoli, la provincia di Napoli e la  regione  Campania.  Il
          comune  di  Napoli,  a   seguito   del   trasferimento   di
          proprieta',   subentra   nelle   attivita'   di    bonifica
          attualmente gestite dalla societa' Bagnoli  S.p.A.  con  il
          trasferimento dei contratti in  essere,  dei  finanziamenti
          specifici  ad  essi  riferiti  e  di  quelli   non   ancora
          utilizzati,   ivi   compresi   i   finanziamenti   per   il
          completamento della bonifica; gli  affidamenti  dei  lavori
          avverranno  secondo  le  norme  vigenti  per  la   pubblica
          amministrazione con  riferimento  alla  legge  11  febbraio
          1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  e  altresi'
          secondo   modalita'   e   procedure   che   assicurino   il
          mantenimento  dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti
          della societa' Bagnoli S.p.A. nelle attivita' di  bonifica.
          Ai fini dell'acquisizione da parte  del  comune  di  Napoli
          della  proprieta'  delle  aree  oggetto  dei  progetti   di
          bonifica,  il  corrispettivo  e'   calcolato   dall'ufficio
          tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni  e
          degli immobili che, secondo il  progetto  di  completamento
          approvato, devono rimanere nell'area oggetto  di  cessione;
          dall'importo  cosi'  determinato  e'  detratto,   ai   fini
          dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30  per  cento
          dell'intervento statale utilizzato sino  al  momento  della
          cessione nelle attivita' di bonifica. In caso  di  rinuncia
          esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto  delle
          aree soggette ad interventi  di  bonifica,  l'IRI  o  altro
          proprietario, entro nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  provvede   all'alienazione
          mediante asta pubblica, il cui prezzo base  e'  determinato
          dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di  cui  al
          periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo  di
          aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato  il  valore
          delle migliorie apportate alle  aree  interessate  sino  al
          momento della cessione. 
              20. Il decreto di cui al comma 17  dovra'  indicare  un
          elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle
          ex   estrattive   minerarie,   rientranti   in   un   piano
          straordinario per la bonifica  e  il  recupero  ambientale,
          nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di
          recupero. Per la realizzazione del piano straordinario  per
          la bonifica e il  recupero  ambientale  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni  2001,
          2002 e 2003. 
              21. Salvo  quanto  disposto  dai  commi  17  e  19  del
          presente articolo, con  regolamento  da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il medesimo termine di cui al comma 17,  sentito
          il parere delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  e'
          dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto
          di risanamento ambientale da parte dei  comuni  nelle  aree
          interessate al piano straordinario per  la  bonifica  e  il
          recupero  ambientale,  con  l'obiettivo  di  attribuire  al
          comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito,
          la  proprieta'  delle  aree  oggetto  degli  interventi  di
          bonifica e, in caso di  rinuncia  esplicita  da  parte  del
          comune stesso, di alienare le  aree  stesse  mediante  asta
          pubblica con assunzione da  parte  del  nuovo  proprietario
          degli oneri di completamento della bonifica. 
              22. Al fine di  migliorare,  incrementare  ed  adeguare
          agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili
          ed alle migliori pratiche ambientali  la  progettazione  in
          materia di rifiuti e bonifiche  e  di  tutela  delle  acque
          interne, nonche' programmare iniziative  di  supporto  alle
          azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche  per
          aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto
          il profilo della capacita' di utilizzazione  delle  risorse
          derivanti  da  cofinanziamenti  dell'Unione  europea,  sono
          istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti  e
          per le bonifiche e il Servizio per la  tutela  delle  acque
          interne del  Ministero  dell'ambiente  apposite  segreterie
          tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di
          elevata qualificazione nominati con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, con il quale  ne
          e' stabilito il funzionamento. Per  la  costituzione  e  il
          funzionamento delle predette segreterie e'  autorizzata  la
          spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002. 
              23.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23  del   decreto
          legislativo   11   maggio   1999,   n.   152,    introdotto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          258, le parole: «31 dicembre 2000»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «30 giugno 2001». 
              24. 
              25. 
              26. 
              27.  Al  fine  di   completare   la   bonifica   e   la
          realizzazione  del  Parco   naturale   Molentargius-Saline,
          istituito con la legge della regione Sardegna  26  febbraio
          1999, n. 5,  i  beni  immobili  compresi  nelle  saline  di
          Cagliari, gia'  in  uso  all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato, previa intesa con  la  regione  autonoma
          della  Sardegna,  sono  trasferiti  a  titolo  gratuito  al
          demanio regionale. 
              28. All'articolo 43, comma 1,  della  legge  17  maggio
          1999,  n.  144,  dopo  le  parole:  «Malpensa  2000»,  sono
          inserite  le  seguenti:  «nonche'  alla  realizzazione   di
          attivita' di monitoraggio ambientale  e  di  interventi  di
          delocalizzazione  o  finalizzati   alla   compensazione   e
          mitigazione  ambientale  degli  effetti  conseguenti   alle
          attivita' di Malpensa 2000». 
              Si riporta il testo dell'articolo 2644, secondo  comma,
          del codice civile: 
              "Art. 2644. 
              (Effetti della trascrizione). 
              Gli atti enunciati nell'articolo precedente  non  hanno
          effetto riguardo ai terzi  che  a  qualunque  titolo  hanno
          acquistato  diritti  sugli  immobili  in  base  a  un  atto
          trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli
          atti medesimi. Seguita  la  trascrizione,  non  puo'  avere
          effetto contro colui che ha trascritto alcuna  trascrizione
          o iscrizione di diritti acquistati  verso  il  suo  autore,
          quantunque l'acquisto risalga a data anteriore." 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 563,  564  e
          565  della  legge  27  dicembre  2013,  n.   147,   recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2014).",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2013,  n.
          302, S.O. 
              "563.   Le   societa'   controllate   direttamente    o
          indirettamente  dalle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai  loro  enti
          strumentali, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti
          finanziari  quotati  nei  mercati  regolamentati  e   delle
          societa' dalle stesse controllate, anche al di fuori  delle
          ipotesi previste  dall'articolo  31  del  medesimo  decreto
          legislativo n. 165 del 2001,  possono,  sulla  base  di  un
          accordo tra  di  esse,  realizzare,  senza  necessita'  del
          consenso del lavoratore, processi di mobilita' di personale
          anche in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le
          finalita' dei commi 564  e  565,  previa  informativa  alle
          rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo dalla  stessa  applicato,  in  coerenza  con  il
          rispettivo  ordinamento   professionale   e   senza   oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi
          primo e terzo dell'articolo  2112  del  codice  civile.  La
          mobilita' non puo' comunque avvenire tra le societa' di cui
          al presente comma e le pubbliche amministrazioni. 
              564. Gli enti che controllano le  societa'  di  cui  al
          comma  563  adottano,   in   relazione   ad   esigenze   di
          riorganizzazione   delle    funzioni    e    dei    servizi
          esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese  e
          di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
          industriali, atti di indirizzo volti a favorire,  prima  di
          avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da
          parte delle medesime societa', l'acquisizione di  personale
          mediante le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma
          563. 
              565. Le societa' di cui  al  comma  563,  che  rilevino
          eccedenze  di  personale,  in   relazione   alle   esigenze
          funzionali  o  ai  casi  di  cui  al  comma  564,   nonche'
          nell'ipotesi in cui l'incidenza delle  spese  di  personale
          sia pari o superiore al 50 per cento delle spese  correnti,
          inviano alle rappresentanze sindacali  operanti  presso  la
          societa' e alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del
          contratto collettivo dalla stessa applicato  un'informativa
          preventiva  in  cui  sono   individuati   il   numero,   la
          collocazione  aziendale  e  i  profili  professionali   del
          personale in eccedenza. Tali informazioni  sono  comunicate
          anche  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica.   Le   posizioni
          dichiarate eccedentarie  non  possono  essere  ripristinate
          nella  dotazione  di  personale  neanche   mediante   nuove
          assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  14,
          comma  7,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135."