Art. 35 
 
(( Misure urgenti per la  realizzazione  su  scala  nazionale  di  un
  sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani  e  per
  conseguire  gli  obiettivi   di   raccolta   differenziata   e   di
  riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilita'
  dei rifiuti nonche' per il recupero dei beni in polietilene 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con proprio decreto, individua  a  livello  nazionale  la
capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e  assimilati
degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a  livello
nazionale, con l'indicazione  espressa  della  capacita'  di  ciascun
impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico  di
rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire  il  fabbisogno
residuo,  determinato  con  finalita'  di  progressivo   riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale e  nel  rispetto
degli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio,  tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosi'  individuati
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse nazionale,  attuano  un  sistema  integrato  e  moderno  di
gestione di rifiuti urbani e assimilati,  garantiscono  la  sicurezza
nazionale nell'autosufficienza, consentono di  superare  e  prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme
europee  di  settore  e  limitano  il  conferimento  di  rifiuti   in
discarica. 
  2. Ai medesimi fini di cui al comma  1,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  effettua  la  ricognizione   dell'offerta   esistente   e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata, articolato per regioni; sino  alla  definitiva
realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura  del
fabbisogno residuo  cosi'  determinato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente
possibile, un incremento fino al 10 per cento della  capacita'  degli
impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero
di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e  la  produzione  di
compost di qualita'. 
  3. Tutti  gli  impianti  di  recupero  energetico  da  rifiuti  sia
esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico
termico,  come  previsto   dall'articolo   237-sexies   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  qualora  sia  stata  valutata
positivamente la  compatibilita'  ambientale  dell'impianto  in  tale
assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato
della qualita' dell'aria di cui  al  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  autorita'
competenti  provvedono  ad  adeguare  le   autorizzazioni   integrate
ambientali  degli  impianti  esistenti,  qualora  la  valutazione  di
impatto ambientale sia stata autorizzata  a  saturazione  del  carico
termico, tenendo in considerazione lo stato della qualita'  dell'aria
come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010. 
  4. Gli impianti di nuova  realizzazione  devono  essere  realizzati
conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico
di cui alla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni. 
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per gli impianti  esistenti,  le
autorita' competenti  provvedono  a  verificare  la  sussistenza  dei
requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1
e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano
in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali. 
  6. Ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  non
sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei  rifiuti  urbani  in
impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve  comunque
essere assicurata priorita' di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel
territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno
e, solo per la disponibilita' residua autorizzata, al trattamento  di
rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresi'  ammessi,  in
via  complementare,  rifiuti  speciali  pericolosi  a  solo   rischio
infettivo nel pieno rispetto del  principio  di  prossimita'  sancito
dall'articolo 182-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali  che  disciplinano
la materia, a condizione che l'impianto  sia  dotato  di  sistema  di
caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto
tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le  autorizzazioni
integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma. 
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero  energetico  di  rifiuti
urbani localizzati in  una  regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani
prodotti in altre regioni, i gestori degli  impianti  sono  tenuti  a
versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella
misura massima di 20 euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano
indifferenziato  di  provenienza   extraregionale.   Il   contributo,
incassato  e  versato  a  cura  del  gestore  in  un  apposito  fondo
regionale,  e'  destinato  alla  prevenzione  della  produzione   dei
rifiuti,   all'incentivazione   della   raccolta   differenziata,   a
interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe  di
gestione dei rifiuti urbani. Il contributo e' corrisposto annualmente
dai gestori degli impianti localizzati nel territorio  della  regione
che riceve i rifiuti a valere sulla  quota  incrementale  dei  ricavi
derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale
e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe
poste a carico dei cittadini. 
  8. I termini  per  le  procedure  di  espropriazione  per  pubblica
utilita' degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti  della  meta'.
Nel caso tali procedimenti siano in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono ridotti  di  un  quarto  i  termini
residui.  I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le
procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di  autorizzazione
integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano
perentori. 
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8
si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131. 
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, dopo le parole: «il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «, anche
avvalendosi della societa'  Consip  Spa,  per  lo  svolgimento  delle
relative procedure, previa stipula di convenzione per  la  disciplina
dei relativi rapporti,». 
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il divieto di cui al comma 3  non  si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225». 
  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' abrogato; 
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  ogni
caso, del consiglio di amministrazione del consorzio deve fare  parte
un rappresentante  indicato  da  ciascuna  associazione  maggiormente
rappresentativa  a  livello  nazionale  delle  categorie   produttive
interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello  sviluppo
economico»; 
  c) al comma 13 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
contributo percentuale di riciclaggio e' stabilito comunque in misura
variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel
bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto
di cui al presente comma e' stabilita anche l'entita' dei  contributi
di cui al comma 10, lettera b)». 
  13.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di   cui   al   comma   13
dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal  medesimo
articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti  nella  misura  del  30  per
cento dei relativi importi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 237-sexies del citato
          decreto legislativo 152 del 2006: 
              "ART. 237-sexies Contenuto dell'autorizzazione 
              1. L'autorizzazione  alla  realizzazione  ed  esercizio
          degli impianti di incenerimento e coincenerimento  deve  in
          ogni caso indicare esplicitamente: 
              a) un elenco di tutti i tipi  di  rifiuti  che  possono
          essere  trattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il
          riferimento ai  relativi  codici  dell'elenco  europeo  dei
          rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di  ciascun
          tipo di rifiuti autorizzati; 
              b) la capacita' nominale e il carico  termico  nominale
          autorizzato dell'impianto; 
              c) i valori limite per le  emissioni  nell'atmosfera  e
          nell'acqua per ogni singolo inquinante; 
              d) le procedure  e  la  frequenza  di  campionamento  e
          misurazione da  utilizzare  per  rispettare  le  condizioni
          fissate  per  il  controllo  delle  emissioni,  nonche'  la
          localizzazione dei punti di campionamento e misurazione; 
              e) il periodo massimo durante  il  quale,  a  causa  di
          disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili
          dei  dispositivi  di  depurazione  e  di  misurazione,   le
          emissioni nell'atmosfera e gli  scarichi  di  acque  reflue
          possono superare i valori limite di emissione previsti; 
              f) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e
          l'arresto durante il quale non vengono  alimentati  rifiuti
          come  disposto  all'articolo  237-octies,  comma  11,   del
          presente Titolo e conseguentemente esclusi dal  periodo  di
          effettivo    funzionamento    dell'impianto     ai     fini
          dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5,  e
          paragrafo C, punto 1; 
              g)  le  modalita'  e   la   frequenza   dei   controlli
          programmati per accertare il rispetto  delle  condizioni  e
          delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione  medesima,
          da effettuarsi, ove non  diversamente  disposto,  da  parte
          delle agenzie regionali e  provinciali  per  la  protezione
          dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; 
              h) il periodo che deve intercorrere  tra  la  messa  in
          esercizio e la messa a regime dell'impianto.  La  messa  in
          esercizio deve essere comunicata  all'autorita'  competente
          con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione
          stabilisce  altresi'  la  data  entro  cui  devono   essere
          comunicati all'autorita' competente i  dati  relativi  alle
          emissioni effettuate in un periodo continuativo  di  marcia
          controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di
          tale  periodo,  nonche'  il  numero  dei  campionamenti  da
          realizzare. 
              2. In aggiunta alle prescrizioni di  cui  al  comma  1,
          l'autorizzazione   rilasciata   per    un    impianto    di
          incenerimento e di  coincenerimento  che  utilizza  rifiuti
          pericolosi contiene: 
              a) un elenco delle quantita'  ed  i  poteri  calorifici
          inferiori minimi  e  massimi  delle  diverse  tipologie  di
          rifiuti   pericolosi   che    possono    essere    trattati
          nell'impianto; 
              b) i flussi di massa minimi e massimi di  tali  rifiuti
          pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e  il
          loro    contenuto     massimo     di     policlorobifenile,
          pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli  pesanti  e
          altre sostanze inquinanti. 
              3. Per quanto concerne il  coincenerimento  dei  propri
          rifiuti nel luogo di  produzione  in  caldaie  a  corteccia
          utilizzate nelle industrie della pasta  di  legno  e  della
          carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti
          condizioni: 
              a) devono essere adottate tecniche tali  da  assicurare
          il  rispetto  dei  valori  limite  di   emissione   fissati
          nell'Allegato 2, paragrafo  A,  per  il  carbonio  organico
          totale; 
              b) le condizioni  d'esercizio  autorizzate  non  devono
          dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a  residui
          con un piu' elevato tenore di inquinanti organici  rispetto
          ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui  al
          presente articolo." 
              Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa."  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   15
          settembre 2010, n. 216, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  182-bis,  comma  1,
          lettera b) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "ART.   182-bis   (Principi   di   autosufficienza    e
          prossimita') 
              1. Lo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  il  recupero  dei
          rifiuti  urbani  non  differenziati  sono  attuati  con  il
          ricorso ad una rete  integrata  ed  adeguata  di  impianti,
          tenendo conto delle migliori  tecniche  disponibili  e  del
          rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: 
              a) realizzare l'autosufficienza nello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani  non  pericolosi  e  dei  rifiuti  del  loro
          trattamento in ambiti territoriali ottimali; 
              b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero
          dei rifiuti urbani indifferenziati in  uno  degli  impianti
          idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o  raccolta,  al
          fine di ridurre i movimenti  dei  rifiuti  stessi,  tenendo
          conto  del  contesto  geografico  o  della  necessita'   di
          impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 
              c) utilizzare i metodi e le tecnologie  piu'  idonei  a
          garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della
          salute pubblica. 
              2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' essere  limitato  l'ingresso  nel  territorio
          nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
          come  impianti  di  recupero,  qualora  sia  accertato  che
          l'ingresso di tali  rifiuti  avrebbe  come  conseguenza  la
          necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare  i
          rifiuti in modo non coerente con i piani  di  gestione  dei
          rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
          cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti  negli  altri
          Stati membri per  motivi  ambientali,  come  stabilito  nel
          regolamento (CE) n. 1013/2006. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  notificati
          alla Commissione europea." 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  della  legge  5
          giugno   2003,   n.   131,   recante   "Disposizioni    per
          l'adeguamento  dell'ordinamento   della   Repubblica   alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3." pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132: 
              "Art.8.Attuazione dell'articolo 120 della  Costituzione
          sul potere sostitutivo. 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112." 
              Il   testo   dell'articolo   11,   comma   9-bis,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
          "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione  nelle  pubbliche   amministrazioni."   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficio. 31 agosto 2013, n.  204,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              "9-bis. Il termine finale di efficacia  del  contratto,
          come modificato ai sensi del comma 9, e'  stabilito  al  31
          dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il
          30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del  mare,  anche  avvalendosi  di  Consip
          S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa
          stipula di  convenzione  per  la  disciplina  dei  relativi
          rapporti,  avvia  le  procedure  per  l'affidamento   della
          concessione del servizio nel rispetto dei criteri  e  delle
          modalita' di selezione disciplinati dal codice  di  cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dalle  norme
          dell'Unione europea di settore,  nonche'  dei  principi  di
          economicita',   semplificazione,   interoperabilita'    tra
          sistemi informatici e costante  aggiornamento  tecnologico.
          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati  sino  al
          31  dicembre  2015,  previa   valutazione   di   congruita'
          dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   nei   limiti   dei
          contributi versati dagli operatori alla predetta data." 
              Il  testo  dell'articolo   182   del   citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "ART. 182 (Smaltimento dei rifiuti) 
              1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  e'   effettuato   in
          condizioni di sicurezza e  costituisce  la  fase  residuale
          della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della
          competente  autorita',  della  impossibilita'  tecnica   ed
          economica di esperire le  operazioni  di  recupero  di  cui
          all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne
          la disponibilita' di tecniche sviluppate su una  scala  che
          ne consenta l'applicazione in condizioni  economicamente  e
          tecnicamente valide  nell'ambito  del  pertinente  comparto
          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i
          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno
          applicate o prodotte in ambito  nazionale,  purche'  vi  si
          possa accedere a condizioni ragionevoli. 
              2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono
          essere il piu'  possibile  ridotti  sia  in  massa  che  in
          volume,  potenziando  la  prevenzione  e  le  attivita'  di
          riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo,  ove
          possibile, la priorita' per quei rifiuti  non  recuperabili
          generati nell'ambito  di  attivita'  di  riciclaggio  o  di
          recupero. 
              3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non  pericolosi
          in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
          fatti salvi eventuali accordi regionali  o  internazionali,
          qualora gli aspetti territoriali e  l'opportunita'  tecnico
          economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
          lo richiedano. 
              3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si  applica  ai
          rifiuti urbani che  il  Presidente  della  regione  ritiene
          necessario  avviare  a  smaltimento,  nel  rispetto   della
          normativa europea, fuori del territorio della regione  dove
          sono prodotti  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza
          causate da calamita' naturali per le quali e' dichiarato lo
          stato di emergenza di  protezione  civile  ai  sensi  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute   nel
          decreto  legislativo   11   maggio   2005,   n.   133,   la
          realizzazione e  la  gestione  di  nuovi  impianti  possono
          essere  autorizzate  solo  se  il  relativo   processo   di
          combustione  garantisca  un  elevato  livello  di  recupero
          energetico. 
              5. Le attivita' di smaltimento in discarica dei rifiuti
          sono  disciplinate  secondo  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  di  attuazione  della
          direttiva 1999/31/CE. 
              6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti   in   fognatura   e'
          disciplinato dall'articolo 107, comma 3. 
              6-bis. Le attivita' di raggruppamento  e  abbruciamento
          in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non  superiori
          a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di  cui
          all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo
          di  produzione,  costituiscono  normali  pratiche  agricole
          consentite per il reimpiego  dei  materiali  come  sostanze
          concimanti o ammendanti, e non attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Nei periodi di massimo  rischio  per  gli  incendi
          boschivi,  dichiarati  dalle  regioni,  la  combustione  di
          residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.  I
          comuni e le altre  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale hanno la facolta'  di  sospendere,  differire  o
          vietare la combustione del materiale  di  cui  al  presente
          comma  all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui   sussistono
          condizioni   meteorologiche,   climatiche   o    ambientali
          sfavorevoli e in tutti i casi  in  cui  da  tale  attivita'
          possano  derivare  rischi  per  la   pubblica   e   privata
          incolumita'  e  per  la  salute  umana,   con   particolare
          riferimento al rispetto dei livelli annuali  delle  polveri
          sottili (PM10). 
              7. 
              8." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  234  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "ART. 234 (Consorzio nazionale per  il  riciclaggio  di
          rifiuti di beni in polietilene) 
              1. Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire  la
          raccolta  e  il  trattamento  dei  rifiuti   di   beni   in
          polietilene destinati allo  smaltimento,  e'  istituito  il
          Consorzio  per  il  riciclaggio  dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene, esclusi gli  imballaggi  di  cui  all'articolo
          218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni,  ed
          i relativi rifiuti, di cui  agli  articoli  227,  comma  1,
          lettere a), b) e c), e 231. I sistemi di gestione  adottati
          devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237. 
              2.( abrogato) 
              3. Il consorzio di cui al comma  1,  gia'  riconosciuto
          dalla previgente normativa, ha  personalita'  giuridica  di
          diritto privato senza scopo di lucro e  adegua  il  proprio
          statuto in  conformita'  allo  schema  tipo  approvato  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
          entro centoventi giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
          Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto  ed
          in  particolare  a  quelli   di   trasparenza,   efficacia,
          efficienza ed economicita', nonche' di  libera  concorrenza
          nelle attivita' di settore. Nei consigli di amministrazione
          del consorzio il numero dei consiglieri di' amministrazione
          in rappresentanza dei raccoglitori e  dei  riciclatori  dei
          rifiuti deve essere uguale  a  quello  dei  consiglieri  di
          amministrazione  in  rappresentanza  dei   produttori   con
          materie  prime.  Lo  statuto  adottato  dal  consorzio   e'
          trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, che lo  approva  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  salvo
          motivate  osservazioni  cui  il  consorzio  e'  tenuto   ad
          adeguarsi  nei  successivi  sessanta  giorni.  Qualora   il
          consorzio  non  ottemperi  nei   termini   prescritti,   le
          modifiche allo  statuto  sono  apportate  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
          il decreto ministeriale di approvazione dello  statuto  del
          consorzio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  In  ogni
          caso, del consiglio di amministrazione del  consorzio  deve
          fare  parte  un   rappresentante   indicato   da   ciascuna
          associazione   maggiormente   rappresentativa   a   livello
          nazionale delle categorie produttive interessate,  nominato
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministro  dello  sviluppo
          economico. 
              4. Ai consorzi partecipano: 
              a)  i  produttori  e  gli  importatori   di   beni   in
          polietilene; 
              b)  gli  utilizzatori  e  i  distributori  di  beni  in
          polietilene; 
              c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in
          polietilene. 
              5. Ai consorzi possono partecipare in qualita' di  soci
          aggiunti i produttori ed importatori di  materie  prime  in
          polietilene per la produzione di beni in polietilene  e  le
          imprese che effettuano  la  raccolta,  il  trasporto  e  lo
          stoccaggio  dei  beni  in  polietilene.  Le  modalita'   di
          partecipazione vengono definite nell'ambito  dello  statuto
          di cui al comma 3. 
              6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie  di
          cui al comma 4 che vengano costituiti  o  inizino  comunque
          una  delle  attivita'  proprie  delle  categorie   medesime
          successivamente all'entrata in vigore  della  parte  quarta
          del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di  cui
          al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma  7,  entro
          sessanta giorni dalla data  di  costituzione  o  di  inizio
          della propria attivita'. 
              7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del  comma
          1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale dello Statuto tipo ai sensi del comma 2: 
              a) organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di
          beni in polietilene su tutto il territorio nazionale; 
              b)  mettere  in  atto  un   sistema   di   raccolta   e
          restituzione dei beni in polietilene al  termine  del  loro
          utilizzo, con  avvio  al  riciclo  o  al  recupero,  previo
          accordi  con  aziende  che  svolgono  tali  attivita',  con
          quantita' definite e documentate; 
              Nelle predette  ipotesi  gli  operatori  stessi  devono
          richiedere all'osservatorio nazionale sui  rifiuti,  previa
          trasmissione di idonea  documentazione,  il  riconoscimento
          del sistema adottato.  A  tal  fine  i  predetti  operatori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema e' effettivamente ed  autonomamente  funzionante  e
          che e' in grado di conseguire, nell'ambito delle  attivita'
          svolte, gli obiettivi fissati dal  presente  articolo.  Gli
          operatori devono inoltre garantire che gli  utilizzatori  e
          gli utenti  finali  siano  informati  sulle  modalita'  del
          sistema  adottato.  L'Autorita',  dopo  aver  acquisito   i
          necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta
          giorni dalla richiesta. In caso  di  mancata  risposta  nel
          termine sopra indicato, l'interessato  chiede  al  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          l'adozione  dei  relativi  provvedimenti   sostitutivi   da
          emanarsi  nei  successivi  sessanta   giorni.   L'Autorita'
          presenta una relazione annuale di sintesi relativa a  tutte
          le istruttorie esperite. 
              8. I consorzi di cui al  comma  1  si  propongono  come
          obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di
          polietilene al termine del ciclo di utilita'  per  avviarli
          ad attivita' di riciclaggio e di recupero.  A  tal  fine  i
          consorzi svolgono  per  tutto  il  territorio  nazionale  i
          seguenti compiti: 
              a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di
          polietilene; 
              b) assicurano la raccolta, il riciclaggio  e  le  altre
          forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene; 
              c)  promuovono  la  valorizzazione  delle  frazioni  di
          polietilene non riutilizzabili; 
              d) promuovono l'informazione  degli  utenti,  intesa  a
          ridurre il  consumo  dei  materiali  ed  a  favorire  forme
          corrette di raccolta e di smaltimento; 
              e) assicurano l'eliminazione dei  rifiuti  di  beni  in
          polietilene  nel  caso  in  cui   non   sia   possibile   o
          economicamente conveniente  il  riciclaggio,  nel  rispetto
          delle disposizioni contro l'inquinamento. 
              9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati,  i
          consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale. 
              10. I consorzi sono  tenuti  a  garantire  l'equilibrio
          della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per
          il funzionamento dei consorzi sono costituiti: 
              a) dai proventi delle attivita' svolte dai consorzi; 
              b) dai contributi dei soggetti partecipanti; 
              c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile; 
              d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio
          di cui al comma 13. 
              11.  Le  deliberazioni  degli  organi   dei   consorzi,
          adottate in relazione alle finalita' della parte quarta del
          presente decreto ed a norma dello statuto, sono  vincolanti
          per tutti i soggetti partecipanti. 
              12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti  di  cui
          al   comma   7   trasmettono   annualmente   al    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
          al  Ministro  delle  attivita'   produttive   il   bilancio
          preventivo e consuntivo entro sessanta  giorni  dalla  loro
          approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di
          cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano
          una relazione tecnica sull'attivita' complessiva sviluppata
          dagli stessi e dai loro singoli aderenti  nell'anno  solare
          precedente. 
              13.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive determina ogni due  anni  con  proprio
          decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in  caso  di
          mancato  raggiungimento  dei   predetti   obiettivi,   puo'
          stabilire  un  contributo  percentuale  di  riciclaggio  da
          applicarsi sull'importo netto delle  fatture  emesse  dalle
          imprese produttrici ed importatrici di beni di  polietilene
          per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive determina gli obiettivi
          di riciclaggio a valere per il primo biennio entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della  parte  quarta
          del  presente  decreto.  Il   contributo   percentuale   di
          riciclaggio e' stabilito comunque in misura  variabile,  in
          relazione alla percentuale  di  polietilene  contenuta  nel
          bene e alla  durata  temporale  del  bene  stesso.  Con  il
          medesimo decreto di cui  al  presente  comma  e'  stabilita
          anche l'entita' dei contributi di cui al comma 10,  lettera
          b). 
              14. Decorsi novanta giorni  dalla  pubblicazione  nella
          Gazzetta  ufficiale  del  decreto  di  approvazione   dello
          statuto di cui al  comma  3,  chiunque,  in  ragione  della
          propria attivita', detiene rifiuti di beni  in  polietilene
          e' obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o
          direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati  dai
          consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto  previsto  dal
          comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la  facolta'
          per il detentore di cedere i rifiuti di beni in polietilene
          ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea."