Art. 38 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11,  commi
1 e 3,  indebitamente  non  ritira,  a  titolo  gratuito,  un'AEE  e'
soggetto,  ove  il  fatto  non  costituisca  reato,   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro  150  ad  euro  400,  per  ciascuna
apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 
  2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore: 
    a) che  non  provvede  ad  organizzare  il  sistema  di  raccolta
separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13, ed i  sistemi
di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli
articoli 18, comma 2, e 19, comma 1,  ed  a  finanziare  le  relative
operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui agli articoli
23 e 24,  fatti  salvi,  per  tali  ultime  operazioni,  gli  accordi
eventualmente  conclusi  ai  sensi  dell'articolo  24,  comma  3,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  30.000  ad
euro 100.000; 
    b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura  elettrica
od elettronica sul mercato, non provvede  a  costituire  la  garanzia
finanziaria  di  cui  all'articolo  25,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200  ad  euro  1.000  per  ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma  la  sanzionabilita'
delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010; 
    c) che non fornisce,  nelle  istruzioni  per  l'uso  di  AEE,  le
informazioni di  cui  all'articolo  26,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000; 
    d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di  ogni  tipo
di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di  trattamento
le informazioni di cui all'articolo 27,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000; 
    e) che, dopo il termine di cui all'articolo 40, comma 4,  immette
sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per
ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; 
    f) che,  immette  sul  mercato  AEE  prive  del  simbolo  di  cui
all'articolo 28, comma 5, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 100  ad  euro  500  per  ciascuna  apparecchiatura
immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita'  delle  identiche
condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010; 
    g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di
Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma  8,  immette  sul  mercato
AEE, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000 ad euro 100.000; 
    h) che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non
effettua  l'iscrizione  al  Registro  nazionale  o  non  effettua  le
comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica  in
modo incompleto o inesatto, e' soggetto alla sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 
  3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al  registro
predisposto dal Centro di Coordinamento ai  sensi  dell'articolo  33,
comma  2,  comporta  l'applicazione  della  sanzione   amministrativa
pecuniaria  da  euro  2.000  ad  euro  20.000.  In  caso  di  mancata
registrazione, l'autorita' diffida a provvedere entro e non oltre  30
giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata. 
  4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui  all'articolo
33, comma 2, comporta l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad  euro  20.000.  L'inesatta  o  incompleta
comunicazione  dei  medesimi  dati  comporta   l'applicazione   delle
suddette sanzioni amministrative ridotte alla  meta'.  La  violazione
dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi
individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi,  in  un
triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal  Registro  nazionale
di cui all'articolo 29. Le persone fisiche  e  giuridiche  cancellate
per la violazione dell'obbligo di comunicazione  non  possono  essere
iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due  anni
successivi. 
  5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma
2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 200 ad euro  1.000  per  ciascuna  apparecchiatura  immessa  sul
mercato estero. 
  6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la  spedizione  di
AEE usate sospettate di essere  RAEE  avvenga  in  difformita'  dalle
prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di  cui
agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152. 
  7. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni  previste  dal
presente  decreto  legislativo,  nonche'  per  la  destinazione   dei
proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262
e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 38: 
              Il testo degli articoli 259, 260, 262 e 263 del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art. 259. (Traffico illecito di rifiuti) 
              1.  Chiunque  effettua  una   spedizione   di   rifiuti
          costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
          regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua  una
          spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del  citato
          regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
          a), b), c) e d), del regolamento stesso e'  punito  con  la
          pena  dell'ammenda  da  millecinquecentocinquanta  euro   a
          ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La  pena
          e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 
              2. Alla sentenza di condanna,  o  a  quella  emessa  ai
          sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          i reati relativi al traffico illecito di cui al comma  1  o
          al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
          4, consegue obbligatoriamente  la  confisca  del  mezzo  di
          trasporto." 
              "Art.  260.  (Attivita'  organizzate  per  il  traffico
          illecito di rifiuti) 
              1.  Chiunque,  al  fine  di  conseguire   un   ingiusto
          profitto, con piu' operazioni e  attraverso  l'allestimento
          di  mezzi  e  attivita'  continuative  organizzate,   cede,
          riceve, trasporta, esporta, importa,  o  comunque  gestisce
          abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito  con
          la reclusione da uno a sei anni. 
              2. Se si tratta di rifiuti ad  alta  radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
              3. Alla condanna conseguono le pene accessorie  di  cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di  cui  all'articolo  33  del  medesimo
          codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente." 
              "Art. 262. (Competenza e giurisdizione) 
              1. Fatte salve le altre  disposizioni  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689  in  materia  di  accertamento  degli
          illeciti  amministrativi,  all'irrogazione  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dalla parte  quarta  del
          presente decreto provvede la provincia nel  cui  territorio
          e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione   delle
          sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in  relazione
          al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per  le  quali
          e' competente il comune. 
              2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle
          sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile  il
          giudizio di opposizione  previsto  dall'articolo  22  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3. Per i procedimenti  penali  pendenti  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del  presente  decreto
          l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
          archiviazione o sentenza  di  proscioglimento,  dispone  la
          trasmissione degli atti agli Enti indicati al  comma  1  ai
          fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative." 
              "Art.  263.  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie) 
              1. I proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie
          per le violazioni di  cui  alle  disposizioni  della  parte
          quarta del presente decreto sono devoluti alle  province  e
          sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in
          materia ambientale, fatti salvi i proventi  delle  sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3,
          in relazione al divieto di cui all'articolo 226,  comma  1,
          che sono devoluti ai comuni.".