Art. 39 
 
 
                       Modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  sentiti  i  Ministri  della  salute  e  dello
sviluppo  economico,  si  provvede  al  recepimento  delle  direttive
tecniche di modifica degli allegati, al fine  di  dare  attuazione  a
successive disposizioni europee. 
  2. Qualora tali direttive tecniche prevedano  poteri  discrezionali
per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato  di  concerto
con i Ministri della salute e dello sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata.