Art. 39 Modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee. 2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.