Art. 40 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Sino all'approvazione da parte  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  degli  statuti  dei  sistemi
collettivi gia' esistenti  ed  operanti,  tenuti  all'adeguamento  ai
sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi  continuano  ad
operare secondo le modalita' previgenti. 
  2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di  cui  all'articolo
25, comma 1, la garanzia puo' assumere  la  forma  dell'adesione  del
produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti. 
  3. Il  finanziamento  della  gestione  dei  rifiuti  derivanti  dai
pannelli fotovoltaici  immessi  sul  mercato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalita'
definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma  1,  fatta  salva  la
ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia' definita in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma  10,  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Per la gestione dei  rifiuti
prodotti dai pannelli fotovoltaici  che  beneficiano  dei  meccanismi
incentivanti di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,
e successivi decreti e delibere attuativi, al fine  di  garantire  il
finanziamento delle operazioni di  raccolta,  trasporto,  trattamento
adeguato,  recupero  e  smaltimento  ambientalmente  compatibile  dei
rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici,  il  Gestore  Servizi
Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi incentivanti  negli  ultimi
dieci anni di diritto all'incentivo una quota finalizzata a garantire
la copertura dei costi di gestione dei  predetti  rifiuti.  La  somma
trattenuta, determinata sulla base dei  costi  medi  di  adesione  ai
consorzi previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e  5  luglio
2012, viene restituita al detentore, laddove sia accertato l'avvenuto
adempimento agli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto,  oppure
qualora,  a  seguito  di  fornitura  di   un   nuovo   pannello,   la
responsabilita' ricada sul  produttore.  In  caso  contrario  il  GSE
provvede direttamente, utilizzando gli importi trattenuti.  Entro  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto
legislativo, il GSE definisce il metodo di  calcolo  della  quota  da
trattenere e le relative modalita' operative a garanzia della  totale
gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici. 
  4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano vincolanti  per
i produttori dopo 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo. 
  5. Le modalita' di finanziamento previste agli articoli  23,  comma
2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo  38,
comma 2, lettera b), e dall'articolo 35,  comma  1,  lettera  e),  si
intendono riferite al termine indicato nell'articolo 20, comma 4  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
  6.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  20,  ai   fini   dell'applicazione   delle   procedure
semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle  operazioni
di recupero indicate nell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto  del
Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le  tipologie  n.  5.6,  5.7,
5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione  di  inizio
attivita' contiene l'indicazione delle misure adottate per  garantire
il  trattamento  adeguato  ai  sensi  dell'articolo  18,  nonche'  il
rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli  Allegati  VII  e
VIII e dei requisiti necessari a  garantire  il  conseguimento  degli
obiettivi di cui all'Allegato V. 
 
          Note all'art. 40: 
              Il testo dell'articolo 25  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  28  marzo  2011,  n.  71,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art. 25. Disposizione transitorie e abrogazioni 
              1. La  produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
          alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro
          il 31  dicembre  2012,  e'  incentivata  con  i  meccanismi
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. 
              2. L'energia  elettrica  importata  a  partire  dal  1°
          gennaio  2012  non   e'   soggetta   all'obbligo   di   cui
          all'articolo 11, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  16
          marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui  concorra
          al  raggiungimento  degli  obiettivi   nazionali   di   cui
          all'articolo 3. 
              3. A partire  dal  2013,  la  quota  d'obbligo  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno  degli  anni
          successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 in
          base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per  l'anno
          2015. 
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 148, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  il  GSE
          ritira annualmente i certificati verdi  rilasciati  per  le
          produzioni da fonti rinnovabili  degli  anni  dal  2011  al
          2015,  eventualmente  eccedenti  quelli  necessari  per  il
          rispetto della quota d'obbligo. Il  prezzo  di  ritiro  dei
          predetti certificati e' pari al 78 per cento del prezzo  di
          cui  al  citato  comma  148.  Il  GSE  ritira  altresi'   i
          certificati verdi, rilasciati per le produzioni di  cui  ai
          medesimi anni,  relativi  agli  impianti  di  cogenerazione
          abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo  2,  comma
          3, lettera a), del decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  Supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale  14  novembre  2005,  n.
          265.  Il  prezzo  di  ritiro  dei  certificati  di  cui  al
          precedente periodo e'  pari  al  prezzo  medio  di  mercato
          registrato nel 2010. Conseguentemente,  a  decorrere  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          abrogati i commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
              5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui
          alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
          2007,  n.  244  i  residui  di  macellazione,   nonche'   i
          sottoprodotti delle attivita'  agricole,  agroalimentari  e
          forestali,  non  sono  considerati  liquidi  anche  qualora
          subiscano, nel sito di produzione dei  medesimi  residui  e
          sottoprodotti o dell'impianto  di  conversione  in  energia
          elettrica, un  trattamento  di  liquefazione  o  estrazione
          meccanica. 
              6.   Le   tariffe   fisse   omnicomprensive    previste
          dall'articolo 2, comma 145, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244 restano costanti per l'intero periodo di  diritto  e
          restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3  allegata
          alla medesima legge per tutti gli impianti che  entrano  in
          esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
              7. I fattori  moltiplicativi  di  cui  all'articolo  2,
          comma  147,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244   e
          all'articolo 1, comma 382-quater, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, restano  costanti  per  l'intero  periodo  di
          diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle  predette
          norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
          il 31 dicembre 2012. 
              7-bis. 
              7-ter. 
              7-quater. 
              8. Il valore di  riferimento  di  cui  all'articolo  2,
          comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo
          al valore  fissato  dalla  predetta  norma  per  tutti  gli
          impianti che entrano in  esercizio  entro  il  31  dicembre
          2012. 
              9. Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 24  agosto  2010,  si  applicano  alla
          produzione  di  energia  elettrica   da   impianti   solari
          fotovoltaici che entrino in esercizio entro  il  31  maggio
          2011. 
              10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  2-sexies
          del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   marzo   2010,   n.   41,
          l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da
          impianti  solari  fotovoltaici  che  entrino  in  esercizio
          successivamente  al  termine  di  cui   al   comma   9   e'
          disciplinata  con  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico,  da  adottare,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del   mare,   sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30  aprile
          2011, sulla base dei seguenti principi: 
              a) determinazione  di  un  limite  annuale  di  potenza
          elettrica  cumulativa  degli  impianti   fotovoltaici   che
          possono ottenere le tariffe incentivanti; 
              b) determinazione  delle  tariffe  incentivanti  tenuto
          conto della riduzione dei  costi  delle  tecnologie  e  dei
          costi di impianto e degli incentivi applicati  negli  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              c)  previsione  di  tariffe  incentivanti  e  di  quote
          differenziate sulla base della natura dell'area di sedime; 
              d) applicazione delle disposizioni dell'articolo 7  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  in  quanto
          compatibili con il presente comma. 
              11. Fatti salvi  i  diritti  acquisiti  e  gli  effetti
          prodotti tenendo conto di  quanto  stabilito  dall'articolo
          24, comma 5, lettera c), sono abrogati: 
              a)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  comma  3
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
          n. 387; 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
              1) i commi 143, 144, 145, 150, 152,  153,  lettera  a),
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102; 
              3) l'articolo 7 del  decreto  legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 
              1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 11 del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
              2) l'articolo 4 del  decreto  legislativo  n.  387  del
          2003, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che  e'
          abrogato dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
              3) i commi  382,  382-bis,  382-quater,  382-quinquies,
          382-sexies, 382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2006, n. 296; 
              4) i commi 147, 148, 155 e 156  dell'articolo  2  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              12. Gli incentivi alla produzione di energia  elettrica
          da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  al
          comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta'
          di aziende agricole o gestiti in  connessione  con  aziende
          agricole,  agro-alimentari,  di  allevamento  e  forestali,
          entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008.
          Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato  sottraendo
          alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data
          di entrata  in  esercizio  commerciale  degli  impianti  di
          biogas e il 31 dicembre 2007.". 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.   387
          (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita') e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 gennaio 2004, n. 25, S.O.. 
              Il testo dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 20. Disposizioni transitorie e finali. 
              1.  I  titolari  degli  impianti  di   stoccaggio,   di
          trattamento e di recupero  di  RAEE  autorizzati  ai  sensi
          degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo  n.  22  del
          1997, in esercizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, presentano,  se  necessario,  domanda  di
          adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2  e  3,
          entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
          ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla  presentazione
          della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la
          prosecuzione dell'attivita'. 
              2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
          previste dal presente decreto, la provincia competente  per
          territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, all'ispezione  degli  impianti
          in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di
          trattamento e di recupero di RAEE ai sensi  degli  articoli
          31 e  33  del  decreto  legislativo  n.  22  del  1997.  La
          provincia, se necessario,  stabilisce  le  modalita'  ed  i
          tempi per conformarsi a dette  prescrizioni,  che  comunque
          non possono essere superiori a 12 mesi,  consentendo  nelle
          more dell'adeguamento la  prosecuzione  dell'attivita'.  In
          caso  di  mancato  adeguamento  nei  modi  e  nei   termini
          stabiliti l'attivita' e' interrotta. 
              3.  I  produttori  di  apparecchiature  elettriche   ed
          elettroniche presenti sul mercato alla data di  entrata  in
          vigore  del  decreto  di  cui  all'articolo  13,  comma  8,
          effettuano,  entro  novanta  giorni  dalla   stessa   data,
          l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14. 
              4. Nelle more della definizione di un  sistema  europeo
          di identificazione dei produttori, secondo quanto  indicato
          dall'articolo 11, paragrafo 2, della  direttiva  2002/96/CE
          e, comunque entro e non  oltre  il  31  dicembre  2010,  il
          finanziamento delle  operazioni  di  cui  all'articolo  11,
          comma 1, viene assolto  dai  produttori  con  le  modalita'
          stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle
          operazioni di cui all'articolo 12, comma 1,  viene  assolto
          dai produttori con le modalita' stabilite all'articolo  12,
          comma 2. 
              5. I soggetti  tenuti  agli  adempimenti  di  cui  agli
          articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma  19,  comma  1,
          10, 11,  12  e  13  si  conformano  alle  disposizioni  dei
          medesimi articoli entro un anno dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              6. Le disposizioni di cui agli articoli  44  e  48  del
          decreto legislativo n. 22 del 1997 non  si  applicano  alle
          apparecchiature elettriche ed elettroniche  rientranti  nel
          campo di applicazione del presente decreto.". 
              Per il testo dell'articolo 214 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  si
          veda nelle note all'articolo 20. 
              Per il testo dell'articolo 216 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  si
          veda nelle note all'articolo 11. 
              Il testo  dell'allegato  1  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione  dei  rifiuti
          non pericolosi sottoposti alle  procedure  semplificate  di
          recupero ai sensi degli articoli  31  e  33  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          16 aprile 1998, n. 88, S.O., cosi' recita: 
              "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai
          rifiuti non pericolosi 
              Allegato 1 
              Suballegato 1 
              1. Rifiuti di carta 
              1. Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta 
              1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e  cartoncino,
          inclusi  poliaccoppiati,  anche  di   imballaggi   [150101]
          [150105] [150106] [200101]. 
              1.1.1.  Provenienza:  attivita'  produttive,   raccolta
          differenziata di RU, altre forme di  raccolta  in  appositi
          contenitori su superfici private; attivita' di servizio. 
              1.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti
          da: cartaccia derivante da raccolta differenziata,  rifiuti
          di carte e cartoni non rispondenti  alle  specifiche  delle
          norme UNI-EN 643. 
              1.1.3. Attivita' di recupero: 
              a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]; 
              b) messa in riserva [R13] per la produzione di  materia
          prima  secondaria   per   l'industria   cartaria   mediante
          selezione,  eliminazione  di  impurezze  e   di   materiali
          contaminati, compattamento  in  conformita'  alle  seguenti
          specifiche [R3]: 
              impurezze  quali  metalli,  sabbie   e   materiali   da
          costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con
          fibre sintetiche, tessili, legno, nonche'  altri  materiali
          estranei, max 1% come somma totale; 
              carta carbone, carte bituminate assenti; 
              formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; 
              fenolo non superiore allo 0,1% in peso; 
              PCB + PCT < 25 ppm 
              1.1.4. Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti ottenuti: 
              a) carta, cartone e cartoncino nelle  forme  usualmente
          commercializzate; 
              b) materie prime secondarie  per  l'industria  cartaria
          rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643. 
              1.2.  Tipologia:  scarti  di  pannolini  e   assorbenti
          [150200]. 
              1.2.1. Provenienza: attivita' di produzione. 
              1.2.2. Caratteristiche del rifiuto:  scarti  costituiti
          da fibra di cellulosa, film di  polietilene  ed  ovatta  di
          cellulosa. 
              1.2.3. Attivita' di recupero: 
              a) riutilizzo diretto in cartiere [R3]; 
              b) messa in riserva [R13] per la produzione di  materia
          prima  secondaria   per   l'industria   cartaria   mediante
          selezione,  eliminazione  di  impurezze  e   di   materiali
          contaminati, compattamento  in  conformita'  alle  seguenti
          specifiche [R3]: 
              impurezze  quali  metalli,  sabbie   e   materiali   da
          costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni  collati,
          vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno,
          pergamena vegetale  e  pergamino  nonche'  altri  materiali
          estranei, max 1% come somma totale; 
              carta carbone, carta e cartoni  cerati  e  paraffinate,
          carte bituminose assenti; 
              formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; 
              fenolo non superiore allo 0,1% in peso; 
              PCB + PCT < 25 ppm 
              1.2.4. Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o  dei
          prodotti ottenuti: 
              a)   carta   e   cartone   nelle    forme    usualmente
          commercializzate. 
              b) materie prime secondarie  per  l'industria  cartaria
          rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.".