Art. 41 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Gli oneri per lo svolgimento della  visita  preventiva  e  delle
ispezioni di cui  all'articolo  20,  commi  3  e  4,  nonche'  quelli
derivanti  dallo  svolgimento  delle  prestazioni  e  dei   controlli
effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in  applicazione
del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari  di
tali prestazioni e controlli, sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali. 
  4. Gli  oneri  relativi  alle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui
all'articolo 14, comma 3,  e  19,  comma  9,  nonche'  gli  oneri  di
funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato  di
indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro  nazionale
di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di  AEE  in  base
alle rispettive quote di mercato. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per
la copertura degli oneri di cui  al  comma  4,  nonche'  le  relative
modalita' di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti
locali interessati, sono determinate  le  tariffe  per  la  copertura
degli oneri di cui al comma  3,  nonche'  le  relative  modalita'  di
versamento.