Art. 42 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ogni riferimento alla direttiva  2002/96/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2003,  sui  rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in qualunque  atto
normativo contenuto, si intende effettuato alla direttiva 2012/19/UE,
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,  e  successive
modificazioni,   ad   eccezione   dell'articolo   6,   comma   1-bis,
dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma  8,  dell'articolo
15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4; 
    b) l'articolo 9, commi 2 e 4, l'articolo 10, l'articolo 13, comma
2, e l'articolo 14 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185; 
    c) il comma 1 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
    d) l'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                              Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 
 
                              Galletti,  Ministro   dell'ambiente   e
                              della tutela del territorio e del mare 
 
                              Mogherini, Ministro degli affari esteri 
 
                              Orlando, Ministro della giustizia 
 
                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze 
 
                              Guidi,    Ministro    dello    sviluppo
                              economico 
 
                              Lorenzin, Ministro della salute 
 
                              Lanzetta,  Ministro  per   gli   affari
                              regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 42: 
              La direttiva 2002/96/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del   27   gennaio   2003,   sui   rifiuti   di
          apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche   (RAEE)   -
          Dichiarazione  congiunta  del   Parlamento   europeo,   del
          Consiglio e della Commissione relativa  all'Articolo  9  e'
          pubblicata nella GU L 37del 13.2.2003. 
              Per i riferimenti normativi della direttiva  2012/19/UE
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo degli articoli 6 e 13 del decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              "Art. 6. Raccolta separata. 
              1. Entro la data di cui all'articolo 20,  comma  5,  al
          fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE
          che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto
          urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro
          il 31 dicembre 2008,  il  raggiungimento  di  un  tasso  di
          raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
          pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno: 
              a)    i    comuni    assicurano    la    funzionalita',
          l'accessibilita' e l'adeguatezza dei  sistemi  di  raccolta
          differenziata dei RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici
          istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
          ai  detentori  finali  ed  ai  distributori  di   conferire
          gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti  nel
          loro territorio; il conferimento  di  rifiuti  prodotti  in
          altri comuni e' consentito solo  previa  sottoscrizione  di
          apposita convenzione con il comune di destinazione (7); 
              b)  i  distributori  assicurano,   al   momento   della
          fornitura  di  una  nuova  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica destinata ad un  nucleo  domestico,  il  ritiro
          gratuito,   in   ragione   di   uno   contro   uno,   della
          apparecchiatura usata, a condizione che la  stessa  sia  di
          tipo equivalente e abbia svolto le  stesse  funzioni  della
          nuova apparecchiatura  fornita;  provvedono,  altresi',  ai
          sensi dell'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  alla
          verifica  del  possibile  reimpiego  delle  apparecchiature
          ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi
          delle lettere a) e c) di quelle valutate  non  suscettibili
          di reimpiego; 
              c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i
          produttori od i terzi che agiscono  in  loro  nome  possono
          organizzare e gestire, su base  individuale  o  collettiva,
          sistemi  di  raccolta  di  RAEE  provenienti   dai   nuclei
          domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. 
              1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dello  sviluppo  economico  e  della  salute,  da
          adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la  Conferenza
          unificata,   sono   individuate,   nel    rispetto    delle
          disposizioni   comunitarie   e   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  di  cui  alla  parte   quarta   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  specifiche  modalita'
          semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
          di cui al comma 1, lettere a) e c), dei  RAEE  domestici  e
          RAEE professionali ritirati da parte  dei  distributori  ai
          sensi del comma 1, lettera b), nonche' per la realizzazione
          e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di  ritiro  di
          cui al comma 1, lettera b), decorre dal  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto. 
              2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni  in  materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro  gratuito  di  una  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica previsto al comma 1,  lettere  a)  e  b),  puo'
          essere rifiutato nel caso in  cui  vi  sia  un  rischio  di
          contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
          o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
          questione non  contiene  i  suoi  componenti  essenziali  o
          contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle  predette  ipotesi
          lo smaltimento dei RAEE  e'  a  carico  del  detentore  che
          conferisce,  a  proprie  spese,  i  RAEE  ad  un  operatore
          autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 
              3. Fatto salvo  quanto  stabilito  all'articolo  12,  i
          produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
          e   gestiscono,   su   base   individuale   o   collettiva,
          sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
          separata  di  RAEE  professionali.  A  tal   fine   possono
          avvalersi delle strutture di cui al comma  1,  lettera  a),
          previa convenzione con il comune interessato, i  cui  oneri
          sono a carico degli stessi produttori o terzi che  agiscono
          in loro nome." 
              "Art. 13. Obblighi di informazione. 
              Il  produttore   di   apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche fornisce,  all'interno  delle  istruzioni  per
          l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: 
              a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani
          e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata; 
              b)  i  sistemi  di  raccolta  dei  RAEE,   nonche'   la
          possibilita'    di     riconsegnare     al     distributore
          l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova; 
              c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla  salute
          umana dovuti alla presenza  di  sostanze  pericolose  nelle
          apparecchiature elettriche ed  elettroniche  o  ad  un  uso
          improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; 
              d) il significato del simbolo  riportato  nell'allegato
          4; 
              e) le sanzioni previste in caso di smaltimento  abusivo
          di detti rifiuti. 
              2. Nel  caso  in  cui,  tenuto  conto  della  tipologia
          dell'apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica,  non   e'
          prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni  di
          cui al comma 1 sono  fornite  dal  distributore  presso  il
          punto  di  vendita  mediante  opportune   pubblicazioni   o
          l'esposizione di materiale informativo. 
              3. Fatte salve le disposizioni vigenti  in  materia  di
          segreto  industriale,  il  produttore  di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei  centri
          di  reimpiego,  degli  impianti   di   trattamento   e   di
          riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su  supporto
          elettronico, le informazioni in materia di reimpiego  e  di
          trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura  immessa
          sul mercato, entro un anno dalla stessa  immissione.  Dette
          informazioni indicano  i  diversi  componenti  e  materiali
          delle apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  nonche'
          il punto in cui le sostanze e  i  preparati  pericolosi  si
          trovano all'interno  delle  apparecchiature  stesse,  nella
          misura in cui cio' e' necessario per consentite  ai  centri
          di  reimpiego  ed  agli  impianti  di  trattamento   e   di
          riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni  del  presente
          decreto. 
              4.  Le  apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche
          rientranti nel campo di applicazione del presente  decreto,
          poste  sul  mercato  a  decorrere  dal  13   agosto   2005,
          riportano,  a  cura  e   sotto   la   responsabilita'   del
          produttore, in modo chiaro,  visibile  ed  indelebile,  una
          indicazione  che  consenta  di   identificare   lo   stesso
          produttore e il simbolo  riportato  all'allegato  4.  Detto
          simbolo    indica,    in    modo    inequivocabile,     che
          l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo  il  13
          agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.
          Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, sono definite, in conformita' alle disposizioni
          comunitarie,  le  modalita'   per   l'identificazione   del
          produttore. 
              5. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui  al
          comma 4 sia  resa  impossibile  dalle  dimensioni  o  dalla
          funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso e' apposto
          in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni  e  sul
          foglio di garanzia. 
              6.  I  produttori  comunicano  al   Registro   di   cui
          all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalita'  da
          individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8,  la
          quantita' e le categorie di apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti
          i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto  salvo
          quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in  materia  di
          segreto industriale, il quantitativo dei  rifiuti  raccolti
          ed esportati espresso in peso o, se non  e'  possibile,  in
          numero,  nonche'  le  indicazioni  relative  alla  garanzia
          finanziaria prevista dal presente decreto. 
              7.  I   produttori   che   forniscono   apparecchiature
          elettriche  o  elettroniche  avvalendosi   dei   mezzi   di
          comunicazione a distanza di cui al decreto  legislativo  n.
          185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di cui
          al comma 6, comunicano al  Registro  previsto  all'articolo
          14,  le  quantita'  e  le  categorie   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello  Stato
          in  cui  risiede  l'acquirente,  nonche'  le  modalita'  di
          adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10,  comma
          3. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          definite le modalita' di funzionamento del Registro di  cui
          all'articolo   14,   di   iscrizione   allo   stesso,    di
          comunicazione delle informazioni di cui ai  commi  6  e  7,
          nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro  di
          coordinamento, finanziato e  gestito  dai  produttori,  per
          l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei  sistemi
          collettivi,  a  garanzia  di  comuni  omogenee  e  uniformi
          condizioni operative. 
              9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa
          i consumatori su: 
              a) le misure adottate  dalla  pubblica  amministrazione
          affinche' i consumatori contribuiscano  sia  alla  raccolta
          dei RAEE, sia ad agevolare il  processo  di  reimpiego,  di
          trattamento e di recupero degli stessi; 
              b) il ruolo del consumatore stesso nel  reimpiego,  nel
          riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.". 
              Per il testo dell'articolo 10 del  decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
          veda nelle note all'articolo 23. 
              Per il testo dell'articolo 15 del  decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
          veda nelle note all'articolo 35. 
              Per il testo dell'articolo 20 del  decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, si
          veda nelle note all'articolo 40. 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4,  n.  185,
          si veda nelle note all'articolo 33. 
              Per il testo dell'articolo 13 del decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, citato nelle note all'articolo 4,  n.  185,
          si veda nelle note all'articolo 36. 
              Il testo  degli  articoli  10  e  14  del  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 25 settembre 2007, citato nelle note  all'articolo  4,
          n. 185, cosi' recita: 
              "Art. 10. Compiti del centro di coordinamento. 
              1.  Il  Centro  di  coordinamento  ha  il  compito   di
          ottimizzare  le  attivita'  di   competenza   dei   sistemi
          collettivi di gestione  dei  RAEE  a  garanzia  di  comuni,
          omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica  di
          massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. 
              2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le
          seguenti funzioni: 
              a)  definisce  con  l'ANCI,  tramite  un   accordo   di
          programma, le condizioni generali per il  ritiro  da  parte
          dei  sistemi  collettivi  competenti  dei   RAEE   raccolti
          nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo 6
          del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,  e,  fatto
          salvo il disposto  di  cui  all'articolo  187  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al  divieto  di
          miscelazione dei rifiuti  pericolosi,  raggruppati  secondo
          quanto   indicato   nell'Allegato    I,    garantendo    la
          razionalizzazione e l'omogeneita'  a  livello  territoriale
          dell'intervento; 
              b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali
          di categoria della distribuzione,  tramite  un  accordo  di
          programma, le condizioni alle quali il ritiro da parte  dei
          sistemi  collettivi  competenti  dei  RAEE   raccolti   dai
          distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),
          e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi; 
              c) stipula specifici accordi  con  le  associazioni  di
          categoria dei soggetti recuperatori, al fine di  assicurare
          adeguati   ed   omogenei   livelli   di    trattamento    e
          qualificazione delle aziende del settore; 
              d) assicura la necessaria cooperazione  tra  i  diversi
          sistemi collettivi, in particolare di quelli che gestiscono
          la medesima categoria di RAEE di  cui  all'Allegato  1A  al
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
              e)  ottimizza  uniformando  le  relative  modalita'   e
          condizioni il sistema di raccolta,  assicurando  il  ritiro
          dei RAEE dai centri di raccolta di cui all'articolo  6  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo smistamento
          al sistema collettivo competente per il  conferimento  agli
          impianti di trattamento; 
              f)  assicura  la  tempestivita'  nella  raccolta  delle
          richieste di  ritiro  da  parte  dei  centri  di  raccolta,
          utilizzando a tal fine tecnologie telematiche; 
              g)  assicura  il  monitoraggio  dei  flussi  di   RAEE,
          distinti per categoria di cui all'Allegato 1A  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n.  151,  smistati  ai  sistemi
          collettivi, sulla base di modalita'  da  definire  d'intesa
          con l'APAT e il Comitato di vigilanza e  controllo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.
          151; 
              h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui
          all'Allegato  1  un  programma  annuale  di  prevenzione  e
          attivita'  e  lo  trasmette  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo.  Tale  programma  deve   contenere   indicazioni
          specifiche anche riguardo agli obiettivi  di  recupero  dei
          RAEE stabiliti  per  ogni  categoria  dall'articolo  9  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
              3. Il Centro di coordinamento trasmette  annualmente  i
          dati di cui alla lettera f)  al  Comitato  di  vigilanza  e
          controllo e all'APAT ai fini  della  predisposizione  della
          relazione annuale di  cui  all'articolo  9,  comma  5,  del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
              4. Il Centro di coordinamento puo'  svolgere  i  propri
          compiti anche mediante il ricorso a societa' di servizi  ed
          altri  soggetti  esterni,  purche'   venga   garantita   la
          riservatezza dei dati trattati." 
              "Art.  14.  Compiti  del  Comitato  d'indirizzo   sulla
          gestione dei RAEE. 
              1. Il Comitato di indirizzo  sulla  gestione  dei  RAEE
          svolge un compito di supporto del Comitato di  vigilanza  e
          controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25
          luglio  2005,  n.  151.  In  particolare  il  Comitato   di
          indirizzo   monitora   l'operativita',   la   funzionalita'
          logistica  e   l'economicita',   nonche'   l'attivita'   di
          comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando
          al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni
          e le proprie proposte di miglioramento.". 
              Il testo dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n.
          96 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  21.  (Semplificazione  in   materia   di   oneri
          informativi per la gestione dei rifiuti di  apparecchiature
          elettriche ed elettroniche) 
              1. La comunicazione di cui all' articolo  3,  comma  4,
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare  12  maggio  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, relativo  alle
          modalita' di finanziamento della gestione  dei  rifiuti  di
          apparecchiature di illuminazione da  parte  dei  produttori
          delle stesse, e'  resa  dai  produttori  di  apparecchi  di
          illuminazione con riferimento agli apparecchi  immessi  sul
          mercato negli anni 2007 e 2008, entro  il  termine  del  30
          giugno 2010. Le quote di mercato calcolate dal Comitato  di
          vigilanza e di controllo  sulla  gestione  dei  rifiuti  di
          apparecchiature elettriche ed elettroniche sono  comunicate
          ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
          mediante  il   sito   www.registroaee.it,   previo   avviso
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all' articolo 8, comma 2, le  parole:  "allegato  2"
          sono sostituite dalle seguenti: "allegato 3, punto 4"; 
              b) all' articolo 9, comma 2,  lettera  d),  le  parole:
          "sorgenti  luminose  fluorescenti"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "lampade a scarica"; 
              c) all' articolo  11,  comma  1,  secondo  periodo,  le
          parole: "o misto adeguato" sono sostituite dalle  seguenti:
          "adeguato, attraverso le seguenti modalita': 
              a)  individualmente,  mediante  la  sottoscrizione   di
          contratti con tutti i soggetti responsabili della  raccolta
          sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del
          produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad
          effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione
          di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul
          mercato per le quali lo stesso e' definito come  produttore
          ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  m);  tale
          contratto dovra', tra  l'altro,  fornire  l'identificazione
          del produttore, secondo quanto previsto  dall'articolo  13,
          comma  4,  nonche'  le  modalita'  di  selezione  del  RAEE
          relativo.   Il    produttore,    entro    novanta    giorni
          dall'assunzione  della  qualifica  medesima,   ovvero   dal
          recesso anche da uno  solo  dei  sistemi  collettivi,  deve
          richiedere  al  Comitato  di   cui   all'articolo   15   il
          riconoscimento del sistema adottato; tale recesso e' valido
          solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto
          Comitato; 
              b)  partecipando  ad  uno  dei  sistemi  collettivi  di
          gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10,  in
          proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata  in
          base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente
          indicato nell'allegato 1B,  per  tipo  di  apparecchiatura,
          nell'anno di riferimento"; 
              d)  all'  articolo  11,  comma  2,  dopo   la   parola:
          "produttore" sono inserite le seguenti: "che  opta  per  la
          modalita' di cui al comma 1, lettera a),"; dopo le  parole:
          "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono
          inserite le seguenti:  "e  del  mare";  le  parole:  "delle
          attivita'  produttive"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "dello  sviluppo  economico"   e   dopo   le   parole:   "e
          dell'economia e delle finanze," sono inserite le  seguenti:
          "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,"; 
              e) all' articolo 13,  comma  6,  dopo  le  parole:  "in
          materia di segreto industriale," sono inserite le seguenti:
          "il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso
          in peso o, se non e' possibile, in numero,". 
              3. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato  di
          cui all' articolo 15  del  decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n.  151,  e  successive  modificazioni,  nonche'  per
          consentire l'adempimento degli  obblighi  di  comunicazione
          alla Commissione europea di cui all' articolo 17, comma  1,
          del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro  il
          30 giugno 2010 i produttori di  apparecchiature  elettriche
          ed  elettroniche  comunicano  al  Registro  nazionale   dei
          soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione
          dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche,
          con le modalita' di cui all' articolo 3 del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati
          relativi alle quantita' e alle categorie di apparecchiature
          elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le
          quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza  e  di
          controllo sulla gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  (RAEE)  sono  comunicate   ai
          produttori delle apparecchiature medesime mediante il  sito
          www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli  obblighi  di
          comunicazione alla Commissione europea di cui all' articolo
          17, comma 1, del decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.
          151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel  caso
          di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
          professionali non aderenti a sistemi collettivi, i  singoli
          produttori comunicano entro il 30 giugno 2010  al  Registro
          nazionale  dei  soggetti  obbligati  al  finanziamento  dei
          sistemi  di  gestione  dei   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, con le modalita'  di  cui  all'
          articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, n. 185,  i  dati  relativi  al  peso  delle
          apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   raccolte
          attraverso  tutti   i   canali,   esportate,   reimpiegate,
          riciclate e  recuperate  nel  2009,  suddivise  secondo  le
          categorie  di  cui  all'allegato  1A  annesso  al   decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto  riguarda
          la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso
          termine  i  produttori  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche comunicano al Registro nazionale dei  soggetti
          obbligati al finanziamento  dei  sistemi  di  gestione  dei
          rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,  con
          le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  25  settembre  2007,  n.  185,  le
          informazioni relative al quantitativo dei rifiuti  raccolti
          ed esportati espresso in peso o, se non  e'  possibile,  in
          numero, di cui all'  articolo  13,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n.  151,  come  modificato  dal
          comma 2, lettera e),  del  presente  articolo,  negli  anni
          2006, 2007 e 2008.". 
              Il testo dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n.
          97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
          europea 2013) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
          2013, n. 194, cosi' recita: 
              "Art. 22. Modifiche al decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di  sostanze
          pericolose    nelle    apparecchiature    elettriche     ed
          elettroniche,  nonche'  allo   smaltimento   dei   rifiuti.
          Procedura di infrazione 2009/2264. 
              1. All'Allegato 1B del decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al numero 1, le parole: «(con esclusione  di  quelli
          fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse; 
              b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «e per il condizionamento»; 
              c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente: 
              «8.9-bis. Test di fecondazione». 
              2. Rientra nella fase  della  raccolta,  come  definita
          dall'articolo  183,  comma  1,  lettera  o),  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  il  raggruppamento  dei
          rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed   elettroniche
          (RAEE) finalizzato al loro trasporto  presso  i  centri  di
          raccolta di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,   effettuato   dai
          distributori presso i locali del proprio  punto  vendita  o
          presso altro luogo risultante dalla  comunicazione  di  cui
          all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 8 marzo 2010,  n.  65,  nel  rispetto  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) il raggruppamento  riguarda  esclusivamente  i  RAEE
          disciplinati  dal  decreto  legislativo  n.  151  del  2005
          provenienti dai nuclei domestici; 
              b) i RAEE di  cui  alla  lettera  a)  sono  trasportati
          presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
          del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile
          e, comunque, quando il quantitativo  raggruppato  raggiunga
          complessivamente i 3.500 chilogrammi.  Il  quantitativo  di
          3.500   chilogrammi   si   riferisce   a    ciascuno    dei
          raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 25 settembre 2007, n.  185,  e  a
          3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di
          cui al medesimo allegato; 
              c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato  presso  il
          punto di vendita del  distributore  o  presso  altro  luogo
          risultante dalla comunicazione di cui  all'articolo  3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,
          in luogo idoneo, non accessibile a terzi e  pavimentato.  I
          RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del
          vento a  mezzo  di  appositi  sistemi  di  copertura  anche
          mobili, e raggruppati avendo  cura  di  tenere  separati  i
          rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di  cui
          all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152. E' necessario  garantire  l'integrita'  delle
          apparecchiature, adottando tutte  le  precauzioni  atte  ad
          evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita  di
          sostanze pericolose. 
              3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del mare 8 marzo 2010, n.  65,  le  parole
          da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse. 
              4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta
          di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
          decreto legislativo n.  151  del  2005  si  svolge  con  le
          modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio  e  del  mare  8  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  28  aprile
          2008, e successive modificazioni, ovvero,  in  alternativa,
          con le modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5.  Sono  abrogati  il  comma  2  dell'articolo   1   e
          l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          marzo 2010, n. 65.