Art. 35 
 
(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione  di  impianti
di recupero di energia, dai rifiuti urbani  e  speciali,  costituenti
    infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale) 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di
energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,  esistenti  o
da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di  gestione
di  tali  rifiuti  atto   a   conseguire   la   sicurezza   nazionale
nell'autosufficienza  e  superare  le  procedure  di  infrazione  per
mancata attuazione delle norme europee  di  settore.  Tali  impianti,
individuati con finalita' di progressivo riequilibrio socio economico
fra le aree del territorio nazionale concorrono allo  sviluppo  della
raccolta  differenziata  e  al  riciclaggio   mentre   deprimono   il
fabbisogno  di  discariche.   Tali   impianti   di   termotrattamento
costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente
interesse  nazionale  ai   fini   della   tutela   della   salute   e
dell'ambiente. 
  2. Tutti gli impianti, sia  esistenti  che  da  realizzare,  devono
essere autorizzati a saturazione del carico  termico,  come  previsto
dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti
esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  ad   adeguare   le
autorizzazioni integrate ambientali. 
  3. Tutti  gli  impianti  di  nuova  realizzazione  dovranno  essere
realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui al punto R1  (nota  4),  allegato  C,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n.152. 
  4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore  del  presente  decreto,
per gli impianti esistenti,  le  Autorita'  competenti  provvedono  a
verificare la sussistenza dei requisiti  per  la  loro  qualifica  di
impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello
stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le  autorizzazioni
integrate ambientali. 
  5. Ai sensi del decreto legislativo n.152  del  2006  e  successive
modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli  impianti  di
recupero, negli stessi deve essere data priorita' al trattamento  dei
rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione  del
carico  termico,  devono  essere  trattati   rifiuti   speciali   non
pericolosi  o  pericolosi  a  solo   rischio   sanitario,   adeguando
coerentemente le autorizzazioni integrate  ambientali  alle  presenti
disposizioni nei termini sopra stabiliti. 
  6.  I  termini  previsti  per  l'espletamento  delle  procedure  di
espropriazione per  pubblica  utilita',  di  valutazione  di  impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di
cui al comma 1, sono ridotti alla meta'. Se tali procedimenti sono in
corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
ridotti della meta' i termini residui. 
  7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4,  5
e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo  8  della
legge 5 giugno 2003, n. 131.