Art. 20 
 
         Attivita' di ricerca - inizio attivita' e obblighi 
 
  1. Il titolare del permesso di ricerca  o  del  titolo  concessorio
unico inizia le indagini geologiche e geofisiche  e  la  perforazione
entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento  o  di  proroga
del  permesso  o  del  titolo  concessorio  unico.  I  termini  della
perforazione possono  essere  differiti  dal  Ministero,  su  istanza
motivata del titolare,  anche  in  funzione  dei  tempi  di  rilascio
dell'autorizzazione alla perforazione di  cui  all'  art.  21,  fermo
restando il rispetto del disposto ex art. 11 della legge 25  novembre
1996, n.625. 
  2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima data utile tra
quella di pubblicazione  del  provvedimento  nel  BUIG  e  quella  di
consegna del decreto, da parte del competente Ufficio del demanio. 
  3. Ai fini del  riconoscimento  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
inizio dei lavori geofisici di cui al comma  1,  da  richiedere  alla
Sezione UNMIG competente prima della scadenza del  termine  stabilito
nel  decreto  di  conferimento,  puo'  essere  considerato  l'inizio,
documentato, della rielaborazione di linee  sismiche  precedentemente
registrate o  acquisite  da  terzi,  utili  per  il  prosieguo  della
ricerca, a condizione che tali elaborazioni risultino  esplicitamente
previste nel programma dei lavori approvato. 
  4. Ai fini del  riconoscimento  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
inizio dei lavori di perforazione di cui  al  comma  1,  puo'  essere
considerata, per i pozzi eseguiti in terraferma, la  data  di  inizio
dei lavori civili di predisposizione del cantiere di perforazione, e,
per i pozzi in mare, la data di inizio delle indagini preliminari del
fondo e  sottofondo  marino  finalizzate  alla  messa  in  postazione
dell'unita' di perforazione. In tale caso le operazioni effettive  di
perforazione devono comunque iniziare entro 90 giorni rispettivamente
dall'inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.