Art. 20 Attivita' di ricerca - inizio attivita' e obblighi 1. Il titolare del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico inizia le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso o del titolo concessorio unico. I termini della perforazione possono essere differiti dal Ministero, su istanza motivata del titolare, anche in funzione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di cui all' art. 21, fermo restando il rispetto del disposto ex art. 11 della legge 25 novembre 1996, n.625. 2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima data utile tra quella di pubblicazione del provvedimento nel BUIG e quella di consegna del decreto, da parte del competente Ufficio del demanio. 3. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori geofisici di cui al comma 1, da richiedere alla Sezione UNMIG competente prima della scadenza del termine stabilito nel decreto di conferimento, puo' essere considerato l'inizio, documentato, della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi, utili per il prosieguo della ricerca, a condizione che tali elaborazioni risultino esplicitamente previste nel programma dei lavori approvato. 4. Ai fini del riconoscimento dell'assolvimento dell'obbligo di inizio dei lavori di perforazione di cui al comma 1, puo' essere considerata, per i pozzi eseguiti in terraferma, la data di inizio dei lavori civili di predisposizione del cantiere di perforazione, e, per i pozzi in mare, la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino finalizzate alla messa in postazione dell'unita' di perforazione. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro 90 giorni rispettivamente dall'inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.