Art. 22 Obblighi del titolare 1. Al fine di ottenere la copertura dei rilievi geofisici relativa alla superficie del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, possono essere autorizzate operazioni anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Il titolare deve consentire ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici finitimi, per riconosciuta necessita' di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, di accedere nell'ambito dell'area del proprio titolo o di sorvolarla. 3. La Sezione UNMIG competente stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il titolare deve altresi' consentire la posa di condotte, autorizzate dalla Sezione UNMIG competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari. 5. Il titolare comunica semestralmente al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. La trasmissione dei documenti e dei dati puo' avvenire anche in formato elettronico. 6. Qualora il titolare intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori che comprendano attivita' aggiuntive rispetto a quanto approvato, sottopone il nuovo programma per l'approvazione al Ministero, che attivera' il procedimento unico con le modalita' di cui all' art. 9, comma 4, lettere b) e c). Per le perforazioni dei pozzi si applica quanto disposto all' art. 21. 7. Il rinvio dell'esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, e' autorizzato dalla Sezione UNMIG competente tenuto conto dei tempi di cui all'art. 20, comma 1. 8. Il titolare non puo' sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla Sezione UNMIG competente. In caso di sospensione di lavori effettuata in condizioni di emergenza il titolare deve notificarne immediatamente le motivazioni alla Sezione UNMIG competente, il che, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori. 9. Il titolare deve fornire al Ministero ed alle Sezioni UNMIG competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facolta' da parte del Ministero e delle Sezioni UNMIG competenti per territorio di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti. 10. Il titolare deve fornire al Ministero e alle Sezioni UNMIG le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all'attivita'.