Art. 22 
 
                        Obblighi del titolare 
 
  1. Al fine di ottenere la copertura dei rilievi geofisici  relativa
alla superficie del permesso di  ricerca  o  del  titolo  concessorio
unico, possono essere autorizzate operazioni anche in  aree  ad  esso
adiacenti, fatto salvo il disposto di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  2. Il titolare deve consentire ai titolari dei permessi di  ricerca
o di  concessioni  di  coltivazione  o  di  titoli  concessori  unici
finitimi, per riconosciuta necessita'  di  esecuzione  di  operazioni
relative a rilievi geofisici, di accedere nell'ambito  dell'area  del
proprio titolo o di sorvolarla. 
  3. La Sezione UNMIG competente stabilisce le cautele  che  dovranno
essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e
2. 
  4. Il titolare  deve  altresi'  consentire  la  posa  di  condotte,
autorizzate dalla Sezione  UNMIG  competente,  per  il  trasporto  di
idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari. 
  5. Il titolare comunica semestralmente al Ministero ed alla Sezione
UNMIG competente le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. La
trasmissione dei documenti e dei dati puo' avvenire anche in  formato
elettronico. 
  6. Qualora il titolare intenda apportare modifiche significative al
programma dei lavori che comprendano attivita' aggiuntive rispetto  a
quanto approvato, sottopone il nuovo programma per l'approvazione  al
Ministero, che attivera' il procedimento unico con  le  modalita'  di
cui all' art. 9, comma 4, lettere b) e c). Per  le  perforazioni  dei
pozzi si applica quanto disposto all' art. 21. 
  7. Il rinvio dell'esecuzione del  programma  non  superiore  a  sei
mesi, fatti salvi i termini  massimi  stabiliti  dalla  legge  o  dal
decreto, e' autorizzato dalla Sezione UNMIG competente  tenuto  conto
dei tempi di cui all'art. 20, comma 1. 
  8. Il titolare non puo' sospendere  i  lavori  di  ricerca  se  non
espressamente autorizzato dalla Sezione UNMIG competente. In caso  di
sospensione di  lavori  effettuata  in  condizioni  di  emergenza  il
titolare deve notificarne immediatamente le motivazioni alla  Sezione
UNMIG competente, il che, nel caso in cui non riconosca  giustificata
la sospensione, ordina l'immediata ripresa dei lavori. 
  9. Il titolare deve fornire al  Ministero  ed  alle  Sezioni  UNMIG
competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi
delle operazioni. Nei casi  in  cui  sia  richiesto  il  rilascio  di
autorizzazioni o certificazioni previste dal  presente  disciplinare,
resta ferma la facolta' da parte del Ministero e delle Sezioni  UNMIG
competenti per territorio di  disporre,  a  carico  del  richiedente,
l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di  controllo  e
di verifica agli impianti. 
  10. Il titolare deve fornire al Ministero e alle Sezioni  UNMIG  le
notizie  richieste  di  carattere  economico   e   tecnico   relative
all'attivita'.