Art. 24 Modalita' di proroga del permesso di ricerca e della fase di ricerca del titolo concessorio unico 1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e della fase di ricerca del titolo concessorio unico e' presentata al Ministero e alla Sezione UNMIG competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza. 2. Ai fini della proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e per la seconda proroga della fase di ricerca del titolo concessorio unico, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a tre mesi. 3. In caso di contitolarita', l'istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari. 4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 e' accordata con decreto del Ministero d'intesa, per i permessi in terraferma, con la Regione interessata. 5. Qualora il programma dei lavori previsto non comporti modifiche ed estensioni rispetto a quelli gia' approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalita' procedimentali adottate per l'intesa tra Stato e Regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate. 6. Qualora il programma dei lavori previsto comporti modifiche ed estensioni rispetto a quelli gia' approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga verra' accordata, sentita la CIRM nei casi di maggiore rilevanza, secondo la procedura di cui all' art. 9. 7. L'eventuale perforazione di pozzi nel periodo di proroga segue le procedure autorizzative di cui all' art. 21. 8. Le istanze di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso di ricerca o nella fase di ricerca del titolo concessorio unico, debitamente motivate, devono essere presentate al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 9. Le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso o del titolo concessorio unico, debitamente motivate, devono essere presentate al Ministero ed alla Sezione UNMIG. Costituisce motivazione per la sospensione del decorso temporale anche l'omessa pronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioni interessate necessari per l'esercizio del permesso o del titolo concessorio unico.