Art. 24 
 
Modalita' di proroga del permesso di ricerca e della fase di  ricerca
                    del titolo concessorio unico 
 
  1. L'istanza di proroga del permesso di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e  della  fase  di  ricerca  del
titolo concessorio unico e' presentata al Ministero  e  alla  Sezione
UNMIG competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo  di
vigenza. 
  2. Ai fini della proroga di cui all'art. 6, comma 6, della legge  9
gennaio 1991, n. 9, e per la seconda proroga della  fase  di  ricerca
del titolo concessorio unico, il termine di cui al comma 1 e' ridotto
a tre mesi. 
  3. In caso di contitolarita',  l'istanza  di  proroga  deve  essere
firmata da tutti i contitolari. 
  4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 e' accordata  con  decreto  del
Ministero d'intesa, per i permessi  in  terraferma,  con  la  Regione
interessata. 
  5. Qualora il programma dei lavori previsto non comporti  modifiche
ed  estensioni  rispetto  a  quelli  gia'  approvati   in   sede   di
conferimento  o  di  modifica,  la  proroga  viene   rilasciata   dal
Ministero, secondo le modalita' procedimentali adottate per  l'intesa
tra Stato e Regione per  la  terraferma,  fatte  salve  le  eventuali
competenze delle altre Amministrazioni interessate. 
  6. Qualora il programma dei lavori previsto comporti  modifiche  ed
estensioni rispetto a quelli gia' approvati in sede di conferimento o
di modifica, la proroga verra' accordata, sentita la CIRM nei casi di
maggiore rilevanza, secondo la procedura di cui all' art. 9. 
  7. L'eventuale perforazione di pozzi nel periodo di  proroga  segue
le procedure autorizzative di cui all' art. 21. 
  8. Le istanze di proroga  del  termine  di  inizio  dei  lavori  di
perforazione nel permesso di ricerca o  nella  fase  di  ricerca  del
titolo  concessorio  unico,  debitamente  motivate,   devono   essere
presentate al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 gennaio 1991,  n.
9. 
  9. Le istanze di sospensione del decorso temporale del  permesso  o
del titolo concessorio unico,  debitamente  motivate,  devono  essere
presentate  al  Ministero  ed   alla   Sezione   UNMIG.   Costituisce
motivazione per la sospensione del decorso temporale  anche  l'omessa
pronuncia, entro i termini  stabiliti  dalle  vigenti  normative,  di
autorizzazioni o nulla osta da parte di  amministrazioni  interessate
necessari per l'esercizio  del  permesso  o  del  titolo  concessorio
unico.