Art. 26 
 
                   Tracciabilita' della donazione 
 
  1. Il servizio trasfusionale predispone un sistema di registrazione
e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire  il  percorso
di ogni unita' di sangue e di emocomponenti, dal momento del prelievo
fino  alla  sua  destinazione  finale,   ivi   compresa   l'eventuale
eliminazione, e viceversa. 
  2. I dati anagrafici, clinici e di laboratorio  dei  donatori  sono
registrati  e   aggiornati   nell'ambito   del   sistema   gestionale
informatico  di  cui  all'art.  30,  nel  rispetto  delle  misure  di
sicurezza di cui agli articoli 22, commi 6 e 7, e 31-36  del  decreto
legislativo 196 del 2003. Detta base dati e' gestita in modo da: 
    a) contenere cognome e nome, sesso,  luogo  e  data  di  nascita,
codice fiscale, residenza e domicilio, se  diverso  dalla  residenza,
recapito telefonico, Associazione o Federazione  di  volontariato  di
appartenenza del donatore (ed eventualmente recapito  telefonico  del
posto di lavoro); 
    b) garantire l'identificazione univoca,  proteggendo  l'identita'
del donatore e facilitando al tempo stesso  la  tracciabilita'  della
donazione; 
    c) registrare le reazioni avverse del donatore alla  donazione  e
raccogliere le informazioni rilevanti al fine della gestione  clinica
del  donatore  nelle  successive   donazioni,   i   motivi   che   ne
controindicano l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente; 
    d) registrare gli eventi avversi  gravi  o  le  reazioni  avverse
gravi connessi alla raccolta, al controllo,  alla  lavorazione,  alla
conservazione, alla distribuzione e alla assegnazione del sangue e di
emocomponenti, che abbiano influenza sulla loro qualita' e sicurezza. 
  3. Le operazioni di registrazione vanno effettuate in relazione  ad
ogni singola fase di lavoro; le registrazioni devono essere leggibili
e consentire l'identificazione dell'operatore che  ha  eseguito  ogni
singola attivita'. 
  4. Le operazioni di cui al  precedente  comma  sono  effettuate  da
personale incaricato al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente ed adeguatamente formato in materia  di  protezione
di dati. L'accesso ai dati  e'  riservato  al  personale  di  cui  al
presente comma. 
  5. Nel caso di reazioni  avverse  correlate  alla  trasfusione  nel
ricevente, deve  essere  sempre  possibile  risalire  al  donatore  e
verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed  il  relativo
giudizio finale di idoneita'.