Art. 27 Tracciabilita' della trasfusione 1. Il servizio trasfusionale, per ciascuna unita' di sangue e di emocomponenti, ivi compresi quelli per uso topico, adotta un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita' e' stata assegnata. 2. Ogni unita' di sangue e di emocomponenti, all'atto della consegna, e' accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati anagrafici e genetici (fenotipo ABO ed Rh) del ricevente cui la trasfusione e' destinata e i dati identificativi dell'unita' assegnata. 3. Il medico responsabile della terapia trasfusionale e' tenuto a far pervenire al servizio trasfusionale la documentazione di avvenuta trasfusione e di eventuali reazioni avverse correlate alla trasfusione. 4. Le direzioni sanitarie degli Enti pubblici e privati in cui vengono effettuate trasfusioni garantiscono la vigilanza sulla sistematica osservanza di quanto previsto al precedente comma.