Art. 28 Unita' non utilizzate 1. Qualora l'unita' di sangue e di emocomponente richiesta per la trasfusione non venga utilizzata, il medico richiedente garantisce la restituzione della stessa al servizio trasfusionale fornitore nel piu' breve tempo possibile. 2. Le modalita' operative per la gestione delle unita' non utilizzate sono dettagliate nell'Allegato VII, Parte E.