Art. 29 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1. I servizi trasfusionali e le unita' di  raccolta,  ciascuno  per
gli ambiti  di  propria  competenza,  adottano  adeguati  sistemi  di
conservazione dei dati relativi alle informazioni fornite e  raccolte
dai donatori, al consenso informato alla donazione, ai  dati  clinici
ed anamnestici relativi all'accertamento dell'idoneita' dei donatori,
ai controlli di laboratorio praticati sulle singole donazioni  ed  ai
test effettuati per la distribuzione, l'assegnazione  e  la  consegna
del sangue e degli emocomponenti. 
  2. La documentazione che consente di  ricostruire  il  percorso  di
ogni unita' di sangue ed emocomponenti, dal momento del prelievo fino
alla  sua  destinazione  finale,  il  modulo  di  consenso  informato
relativo a ciascuna donazione, nonche' i risultati delle indagini  di
validazione prescritte dalla normativa  vigente  su  ogni  unita'  di
sangue o emocomponenti, sono conservati per trenta anni. 
  3. Le registrazioni dei risultati riguardanti le determinazioni del
gruppo sanguigno ABO ed Rh, della presenza  di  anticorpi  irregolari
anti-eritrocitari, delle prove  di  compatibilita'  pre-trasfusionali
relativi ai pazienti riceventi  nonche'  la  documentazione  inerente
alle reazioni ed eventi avversi gravi sono  conservate  per  quindici
anni. 
  4. La documentazione inerente al sistema  qualita'  e  le  relative
registrazioni sono conservate per dieci anni. 
  5. I sistemi di conservazione  dei  dati,  della  documentazione  e
delle registrazioni, di cui al comma 1 del  presente  articolo,  sono
adottati dai  servizi  trasfusionali  e  dalle  unita'  di  raccolta,
ciascuno per gli ambiti di propria  competenza,  nel  rispetto  degli
articoli 21, commi 6 e 7, e 31-36 del  decreto  legislativo  196  del
2003.