Art. 21 Calcoli per le deduzioni 1. Nel calcolare la percentuale del dieci per cento degli elementi inclusi nell'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati, ai fini del calcolo di cui all'art. 68 degli Atti delegati, e' utilizzato l'importo degli elementi di base dei fondi propri al lordo di eventuali successive deduzioni delle partecipazioni in enti finanziari e creditizi ai sensi del citato art. 68. 2. Se il valore di tutte le partecipazioni in enti finanziari e creditizi, diverse dalle partecipazioni di cui all'art. 68, paragrafo 1, degli Atti delegati, non supera il dieci per cento degli elementi previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii), iv) e vi), degli Atti delegati ai fini dell'art. 68, paragrafo 2, degli Atti delegati, non viene operata alcuna deduzione e si applicano gli articoli 23 o 24 del presente Regolamento. 3. Si applica solo l'art. 68, paragrafo 3, degli Atti delegati nei casi in cui: a) si dimostri, in conformita' all'art. 6 del presente Regolamento che la partecipazione risponde ai criteri relativi a una partecipazione strategica; b) l'impresa controllante o partecipante e la partecipazione siano contemplate nei calcoli sulla base del metodo 1 ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE per il conglomerato finanziario cui appartengono o sulla base del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'art. 216-ter del codice e relative disposizioni attuative in tema di calcolo della solvibilita' di gruppo.