Art. 21 
 
 
                      Calcoli per le deduzioni 
 
  1. Nel calcolare la percentuale del dieci per cento degli  elementi
inclusi nell'art. 69, lettera a), punti i), ii),  iv)  e  vi),  degli
Atti delegati, ai fini del calcolo di  cui  all'art.  68  degli  Atti
delegati, e' utilizzato l'importo degli elementi di  base  dei  fondi
propri   al   lordo   di   eventuali   successive   deduzioni   delle
partecipazioni in enti finanziari e creditizi  ai  sensi  del  citato
art. 68. 
  2. Se il valore di tutte le partecipazioni  in  enti  finanziari  e
creditizi, diverse dalle partecipazioni di cui all'art. 68, paragrafo
1, degli Atti delegati, non supera il dieci per cento degli  elementi
previsti all'art. 69, lettera a), punti i), ii),  iv)  e  vi),  degli
Atti delegati ai fini dell'art. 68, paragrafo 2, degli Atti delegati,
non viene operata alcuna deduzione e si applicano gli articoli  23  o
24 del presente Regolamento. 
  3. Si applica solo l'art. 68, paragrafo 3, degli Atti delegati  nei
casi in cui: 
    a)  si  dimostri,  in  conformita'  all'art.   6   del   presente
Regolamento che la partecipazione risponde ai criteri relativi a  una
partecipazione strategica; 
    b) l'impresa controllante  o  partecipante  e  la  partecipazione
siano contemplate nei calcoli sulla base del metodo 1 ai sensi  della
direttiva  n.  2002/87/CE  per  il   conglomerato   finanziario   cui
appartengono o sulla base del metodo basato sul bilancio  consolidato
di cui all'art. 216-ter del codice e relative disposizioni  attuative
in tema di calcolo della solvibilita' di gruppo.