Art. 49 
 
                  Disciplina del lavoro accessorio 
 
  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i  committenti
imprenditori o professionisti  acquistano  esclusivamente  attraverso
modalita' telematiche uno o piu'  carnet  di  buoni  orari,  numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di  lavoro  accessorio  il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le  diverse  attivita'  lavorative  e  delle  risultanze
istruttorie del confronto con le parti  sociali.  I  committenti  non
imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso
le rivendite autorizzate. 
  2. In attesa della emanazione del decreto di  cui  al  comma  1,  e
fatte salve le prestazioni  rese  nel  settore  agricolo,  il  valore
nominale del buono orario  e'  fissato  in  10  euro  e  nel  settore
agricolo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione   oraria   delle
prestazioni  di  natura   subordinata   individuata   dal   contratto
collettivo stipulato dalle  associazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  3. I committenti imprenditori  o  professionisti  che  ricorrono  a
prestazioni  occasionali  di  tipo  accessorio  sono  tenuti,   prima
dell'inizio  della   prestazione,   a   comunicare   alla   direzione
territoriale del lavoro competente, attraverso modalita' telematiche,
ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e  il  codice
fiscale  del  lavoratore,  indicando,  altresi',   il   luogo   della
prestazione con riferimento ad un arco  temporale  non  superiore  ai
trenta giorni successivi. 
  4.  Il  prestatore  di  lavoro  accessorio  percepisce  il  proprio
compenso dal  concessionario  di  cui  al  comma  7,  successivamente
all'accreditamento  dei  buoni  da  parte  del   beneficiario   della
prestazione di lavoro accessorio. Il compenso e' esente da  qualsiasi
imposizione fiscale  e  non  incide  sullo  stato  di  disoccupato  o
inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma  6,  il  concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla  persona  che  presenta  i
buoni,  effettuando  altresi'  il  versamento  per  suo   conto   dei
contributi previdenziali all'INPS,  alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7  per
cento  del  valore  nominale  del  buono,   e   trattiene   l'importo
autorizzato dal decreto di cui al  comma  1,  a  titolo  di  rimborso
spese.  La  percentuale  relativa  al   versamento   dei   contributi
previdenziali puo' essere rideterminata con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  funzione  degli  incrementi  delle
aliquote  contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
dell'INPS. 
  6. In  considerazione  delle  particolari  e  oggettive  condizioni
sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo  stato  di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di
ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione
figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da  pubbliche
amministrazioni, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
con  decreto,  puo'  stabilire  specifiche  condizioni,  modalita'  e
importi dei buoni orari. 
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  individua  con
decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri  e  le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e  delle
relative  coperture  assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del
decreto ministeriale i concessionari del  servizio  sono  individuati
nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma
1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.
276 del 2003. 
  8. Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma  la  previgente  disciplina
per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di  lavoro  accessorio  gia'
richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 49: 
              - Si riporta l'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare) 
              «Art. 2. (Armonizzazione) - (Omissis). 
              26. A decorrere dal  1°  gennaio  1996  ,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'.». 
              - Si riportano gli articoli 4, comma 1, e 6, commi 1, 2
          e 3 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 
              «Art. 4.  (Agenzie  per  il  lavoro)  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale.». 
              «Art. 6. (Regimi particolari di autorizzazione).  -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
              a) gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
          statali e paritari, a condizione  che  rendano  pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula dei propri studenti all'ultimo anno  di  corso  e
          fino  ad  almeno  dodici  mesi  successivi  alla  data  del
          conseguimento del titolo di studio; 
              b) le universita', pubbliche e private,  e  i  consorzi
          universitari,  a  condizione   che   rendano   pubblici   e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
              c) i comuni, singoli  o  associati  nelle  forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
              d)  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro   e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
              e) i patronati, gli enti bilaterali e  le  associazioni
          senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la  tutela  del
          lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle   attivita'
          imprenditoriali,  la  progettazione   e   l'erogazione   di
          percorsi  formativi  e  di  alternanza,  la  tutela   della
          disabilita'; 
              f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
          la predetta  attivita'  senza  finalita'  di  lucro  e  che
          rendano pubblici sul sito medesimo  i  dati  identificativi
          del legale rappresentante; 
              f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e  di  assistenza
          per  i  lavoratori   dello   spettacolo   e   dello   sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
              2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo  5,
          comma 1. 
              3. Ferme restando le normative  regionali  vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro.».