Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 480, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine  il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo  di  composizione
della crisi o  di  un  professionista  nominato  dal  giudice,  porre
rimedio alla  situazione  di  sovraindebitamento  concludendo  con  i
creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli
stessi un piano del consumatore.»; 
    b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che  possono  interessare
il pubblico, deve essere inserito sul  portale  del  Ministero  della
giustizia in  un'area  pubblica  denominata  "portale  delle  vendite
pubbliche".»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Su istanza del creditore procedente o  dei  creditori  intervenuti
muniti di titolo esecutivo  il  giudice  puo'  disporre  inoltre  che
l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del  termine
per la presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani di
informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata
o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali  o  che
sia divulgato  con  le  forme  della  pubblicita'  commerciale.  Sono
equiparati  ai  quotidiani,  i  giornali  di   informazione   locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro
operatori  della  comunicazione  (ROC)   e   aventi   caratteristiche
editoriali analoghe a  quelle  dei  quotidiani  che  garantiscono  la
maggior diffusione nella  zona  interessata.  Nell'avviso  e'  omessa
l'indicazione del debitore.»; 
    c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o  cose
mobili,  il  giudice  con  la  stessa  ordinanza  puo'  disporre,  se
ricorrono  giustificati   motivi,   che   il   debitore   versi   con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei  mesi  la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al  tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore  pignorante  o  alla  distribuzione  tra  i
creditori delle somme versate dal debitore.»; 
    d)  all'articolo  497,  primo  comma,  la  parola  «novanta»   e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
    e) all'articolo 530: 
      1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine  di  cui  al
periodo precedente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista  dal   secondo   comma   dell'articolo   525,   il   giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo  comma,  secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»; 
    f) all'articolo 532: 
      1) al primo comma, le parole: "puo' disporre"  sono  sostituite
dalla parola: "dispone", e  dopo  le  parole:  "di  competenza"  sono
inserite le  seguenti:  "iscritto  nell'elenco  di  cui  all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"; 
      2) al  secondo  comma,  sono  inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il  giudice  fissa  altresi'  il  numero  complessivo,  non
inferiore  a  tre,  degli  esperimenti  di  vendita,  i  criteri  per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della  somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla  cui  scadenza  il  soggetto  incaricato
della vendita deve restituire gli atti  in  cancelleria.  Quando  gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il  giudice,  se
non vi  sono  istanze  a  norma  dell'articolo  540-bis,  dispone  la
chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  anche   quando   non
sussistono  i  presupposti  di   cui   all'articolo   164-bis   delle
disposizioni di attuazione del presente codice."; 
    g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora la  vendita  non  avvenga  nel  termine  fissato  a  norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario  restituisce  gli
atti in cancelleria e fornisce  prova  dell'attivita'  specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per  reperire  potenziali
acquirenti, oltre alla pubblicita' disposta dal giudice.»; 
    h)  all'articolo  534-bis   le   parole:   "puo',   sentiti   gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega"; 
    i)   all'articolo   534-ter,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "puo'"  e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono"; 
      2) al primo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario"; 
      3) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Contro  il
provvedimento  del  giudice  e'   ammesso   il   reclamo   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies."; 
    l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare  e'  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali  disposizioni  di
legge. 
  Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso
di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore,
possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore
al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del
pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. 
  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali  disposizioni   di   legge   e'   parzialmente   inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»; 
    m) all'articolo 546,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o  postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario,  altre
indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione,  o  di  assegni  di
quiescenza, gli obblighi del  terzo  pignorato  non  operano,  quando
l'accredito ha luogo  in  data  anteriore  al  pignoramento,  per  un
importo pari al triplo dell'assegno sociale;  quando  l'accredito  ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»; 
    n) all'articolo 567: 
      1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»; 
      2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione  il  valore  dell'immobile  e'  determinato   dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo
569, primo comma. 
  Nella determinazione del valore di  mercato  l'esperto  procede  al
calcolo   della   superficie   dell'immobile,   specificando   quella
commerciale, del valore per metro quadro e  del  valore  complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per  gli  oneri  di  regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di  possesso,
i vincoli e  gli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali  spese  condominiali
insolute.»; 
    p) all'articolo 569: 
      1) al primo comma, la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quindici", e le parole  da:  "convocandolo"  sino  a:  "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di  accettazione",  e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta"; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in  cui
il giudice disponga  con  ordinanza  la  vendita  forzata,  fissa  un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte  d'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita  e'
fatta in uno o  piu'  lotti,  il  prezzo  base  determinato  a  norma
dell'articolo 568, il termine,  non  superiore  a  centoventi  giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere  depositato,
con le modalita' del deposito e  fissa,  al  giorno  successivo  alla
scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione  sull'offerta  e
per la gara  tra  gli  offerenti  di  cui  all'articolo  573.  Quando
ricorrono  giustificati  motivi,  il  giudice  dell'esecuzione   puo'
disporre che il versamento del  prezzo  abbia  luogo  ratealmente  ed
entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede  ai
sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la  vendita
con tale modalita' possa aver luogo  ad  un  prezzo  superiore  della
meta' rispetto al valore del bene, determinato a norma  dell'articolo
568.»; 
    q) all'articolo 571, secondo comma,  le  parole  da:  "al  prezzo
determinato"  alle  parole:  "articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza"; 
    r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Se  l'offerta  e'  pari  o   superiore   al   valore
dell'immobile stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
    Se il prezzo offerto e' inferiore rispetto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad  un  quarto,  il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene  che  non  vi  sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore  con  una  nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai  sensi
dell'articolo 588."; 
    s) all'articolo 573: 
      1) al primo comma, dopo la parola: "invita"  sono  inserite  le
seguenti: "in ogni caso"; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Se la gara non
puo' avere  luogo  per  mancanza  di  adesioni  degli  offerenti,  il
giudice,  quando  ritiene  che  non  vi  sia  seria  possibilita'  di
conseguire un prezzo superiore con  una  nuova  vendita,  dispone  la
vendita a favore del migliore offerente  oppure,  nel  caso  di  piu'
offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che
ha presentato l'offerta per primo."; 
      3)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:   "Ai   fini
dell'individuazione della migliore offerta, il  giudice  tiene  conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate,  delle  forme,  dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro  elemento  utile
indicato nell'offerta stessa."; 
    t) all'articolo 574, primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la  vendita  ha
previsto che il versamento del prezzo abbia  luogo  ratealmente,  col
decreto di cui al  primo  periodo  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad  immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata
da banche,  societa'  assicuratrici  o  intermediari  finanziari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione per un importo pari ad  almeno  il  trenta  per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata  a  favore  della  procedura  esecutiva  a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di  cui  all'articolo  587,  primo  comma,  secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei  danni  eventualmente  arrecati
all'immobile;  la  fideiussione  e'  escussa  dal   custode   o   dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»; 
    u) all'articolo 587,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo  di  multa  anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del  periodo
precedente, il giudice ordina  altresi'  all'aggiudicatario  che  sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;  il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio."; 
    v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per  la  vendita"  e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte"; 
    z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle  seguenti:  "base  stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata."; 
    aa) all'articolo 590, primo comma, le parole  "all'incanto"  sono
soppresse"; 
    bb) all'articolo 591: 
      1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa; 
      2) al primo comma, la parola "nuovo" e'  soppressa  e  dopo  la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della  meta'  rispetto  al  valore  del  bene,  determinato  a  norma
dell'articolo 568"; 
      3)  secondo  comma,  le  parole  da  "di  un  quarto"  sino   a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente  fino  al
limite di un quarto"; 
      4) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  al  secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e  vi  sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori  richiedenti,  fissando   il   termine   entro   il   quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale  conguaglio.  Si  applica  il
secondo comma dell'articolo 590."; 
    cc) all'articolo 591-bis: 
      1)   al   primo   comma,   dopo   le   parole:   "il    giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo  quanto  previsto
al  secondo  comma,"  le  parole:  "puo',  sentiti  gli  interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega"; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i  creditori,  ravvisi  l'esigenza  di
procedere direttamente alle operazioni  di  vendita  a  tutela  degli
interessi delle parti."; 
      3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  punto  1)  la  parola:  "terzo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "primo"; 
        b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590"  sono  inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma"; 
      4) e', in  fine,  aggiunto,  il  seguente  comma:  "Il  giudice
dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,  dispone  la  revoca  della
delega delle operazioni  di  vendita  se  non  vengono  rispettati  i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato  dimostri  che  il  mancato  rispetto  dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile."; 
    dd) all'articolo 615, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se il diritto della parte  istante  e'  contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva  del  titolo  esclusivamente  in   relazione   alla   parte
contestata."; 
    ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente: 
  «Art.  631-bis  (Omessa  pubblicita'  sul  portale  delle   vendite
pubbliche) - Se la pubblicazione sul portale delle vendite  pubbliche
non e' effettuata nel  termine  stabilito  dal  giudice,  il  giudice
dichiara con ordinanza  l'estinzione  del  processo  esecutivo  e  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 630,  secondo  e  terzo
comma. La disposizione di cui al presente  articolo  non  si  applica
quando la pubblicita' sul portale non e' stata effettuata  perche'  i
sistemi informatici del dominio giustizia  non  sono  funzionanti,  a
condizione che tale circostanza sia attestata a  norma  dell'articolo
161-quater delle disposizione per l'attuazione del presente codice.»; 
    ff) all'articolo 492-bis: 
      1) al primo comma: 
        a) la parola "procedente" e' soppressa; 
        b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  "L'istanza  non
puo' essere  proposta  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il  presidente  del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto". 
      2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti  periodi:
"L'ufficiale giudiziario procede a  pignoramento  munito  del  titolo
esecutivo e del precetto,  anche  acquisendone  copia  dal  fascicolo
informatico. Nel caso di  cui  al  primo  comma,  quarto  periodo  il
precetto e' consegnato o trasmesso  all'ufficiale  giudiziario  prima
che si proceda al pignoramento.". 
  2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione  del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata  la
spesa di euro  900.000,00  per  l'anno  2015  e,  in  relazione  agli
interventi di manutenzione e di funzionamento, e di  euro  200.000,00
annui a decorrere dall'anno 2016.