Art. 15 
 
 
                   Portale delle vendite pubbliche 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche  di  ciascun
atto esecutivo per il quale la legge dispone che  sia  data  pubblica
notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati,  e'  dovuto
un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a  carico
del creditore procedente. Quando  la  vendita  e'  disposta  in  piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per  ciascuno  di
essi. Il pagamento deve essere effettuato con le  modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a  spese  dello
Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato  a  debito,  a
norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto.  Per
la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al  periodo
precedente, il contributo per la pubblicazione non e' dovuto. 
  2. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  l'importo
del contributo per la pubblicazione e'  adeguato  ogni  tre  anni  in
relazione alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
  3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo  comma,
sono riassegnate allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'
per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.».