Art. 43 
 
                       Poteri delle Autorita' 
 
  1. Gli intermediari si attengono alle  disposizioni  che  la  Banca
d'Italia  adotta  relativamente  alle   forme   tecniche,   su   base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei
conti destinate al pubblico, nonche'  alle  modalita'  e  ai  termini
della pubblicazione delle situazioni dei conti. 
  2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  sono  adottate  anche  in
relazione: 
  a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 3; 
  b) ai rendiconti dei patrimoni destinati  di  cui  all'articolo  8,
comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.  38,  costituiti
dagli intermediari IFRS; 
  c) ai rendiconti dei patrimoni destinati  di  cui  all'articolo  8,
comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; 
  d) alle relazioni sulla gestione di cui agli articoli 37 e 41. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  relative  agli  intermediari
IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera c), sono adottate nel
rispetto dei principi contabili internazionali. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 sono adottate altresi' per  le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle  forme  tecniche
stabilite  dal  presente  decreto  nonche'  per  l'adeguamento  della
disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei  principi  e
degli orientamenti comunitari. 
  5. Nel caso di  societa'  finanziarie  iscritte  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
le disposizioni della Banca d'Italia di cui al presente articolo sono
adottate  d'intesa  con  la  Consob.  Nel   caso   di   societa'   di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),
e di societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  le
istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita la Consob. 
  6. Le disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri previsti  dal
presente articolo sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2005, n. 38, gia' citato nelle note alle premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 80 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio  di
          esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai  sensi
          del presente decreto, in conformita' ai principi  contabili
          internazionali, ad essi e' allegato, per ciascun patrimonio
          destinato costituito ai  sensi  dell'art.  2447-bis,  primo
          comma,  lettera  a),  del  codice   civile,   un   separato
          rendiconto redatto in  conformita'  ai  principi  contabili
          internazionali. 
              1-bis. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
          rendiconti dei  patrimoni  destinati  costituiti  ai  sensi
          dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto  legislativo  n.
          385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi
          contabili internazionali.». 
              - Il testo dell'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, gia' citato nelle note all'art.  1,
          cosi' recita: 
              «Art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Il  testo  delle  lettere  e)  ed  o)  del  comma  1,
          dell'art. 1, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
          58, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                (Omissis); 
                e) "Societa'  di  intermediazione  mobiliare"  (SIM):
          l'impresa,  diversa  dalle  banche  e  dagli   intermediari
          finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107  del
          testo unico bancario,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in Italia; 
                (Omissis); 
                o) "Societa' di gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
                (Omissis)».