Art. 44 
 
                 Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. Agli intermediari IFRS  che  violano  le  disposizioni  adottate
nell'esercizio dei poteri di  cui  all'articolo  43  si  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 150.000  euro.  Le
disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  alle  ipotesi
previste dall'articolo 45. 
  2. Per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dal comma 1, ai
soggetti  che  svolgono,  per  gli  intermediari  IFRS  funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo e al dirigente  preposto  alla
redazione dei  documenti  contabili  societari  di  cui  all'articolo
154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  si  applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 120.000  euro,
quando l'inosservanza e' conseguenza della grave violazione di doveri
propri o dell'organo di appartenenza. 
  3. Alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la  determinazione
delle  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  si   applicano   le
disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Il testo dell'art. 154-bis, del  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998,  n.  58,  gia'  citato  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 154-bis (Dirigente preposto  alla  redazione  dei
          documenti contabili  societari).  -  1.  Lo  statuto  degli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine prevede i  requisiti  di  professionalita'  e  le
          modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
          dei   documenti   contabili   societari,   previo    parere
          obbligatorio dell'organo di controllo. 
              2. Gli atti e le comunicazioni della  societa'  diffusi
          al mercato,  e  relativi  all'informativa  contabile  anche
          infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
          dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
          dei documenti contabili  societari,  che  ne  attestano  la
          corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
          scritture contabili. 
              3. Il dirigente preposto alla redazione  dei  documenti
          contabili   societari   predispone    adeguate    procedure
          amministrative e contabili per la formazione  del  bilancio
          di esercizio e,  ove  previsto,  del  bilancio  consolidato
          nonche'  di   ogni   altra   comunicazione   di   carattere
          finanziario. 
              4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche'  il
          dirigente preposto alla redazione dei  documenti  contabili
          societari  disponga  di  adeguati  poteri   e   mezzi   per
          l'esercizio dei compiti  a  lui  attribuiti  ai  sensi  del
          presente articolo, nonche'  sul  rispetto  effettivo  delle
          procedure amministrative e contabili. 
              5. Gli organi amministrativi delegati  e  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
          attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
          sul bilancio semestrale  abbreviato  e,  ove  redatto,  sul
          bilancio consolidato: 
              a)  l'adeguatezza  e  l'effettiva  applicazione   delle
          procedure di cui al comma 3 nel corso del  periodo  cui  si
          riferiscono i documenti; 
              b) che i  documenti  sono  redatti  in  conformita'  ai
          principi contabili internazionali applicabili  riconosciuti
          nella Comunita' europea ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002; 
              c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze  dei
          libri e delle scritture contabili; 
              d)   l'idoneita'   dei   documenti   a   fornire    una
          rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente  e
          dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 
              e)  per  il   bilancio   d'esercizio   e   per   quello
          consolidato, che  la  relazione  sulla  gestione  comprende
          un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
          gestione,  nonche'  della   situazione   dell'emittente   e
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel  consolidamento,
          unitamente  alla  descrizione  dei  principali   rischi   e
          incertezze cui sono esposti; 
              f)  per  il  bilancio  semestrale  abbreviato,  che  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene  un'analisi
          attendibile delle informazioni di cui al comma 4  dell'art.
          154-ter. 
              5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa secondo
          il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB. 
              6. Le  disposizioni  che  regolano  la  responsabilita'
          degli  amministratori  si  applicano  anche  ai   dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,
          in relazione ai compiti loro  spettanti,  salve  le  azioni
          esercitabili  in  base  al  rapporto  di  lavoro   con   la
          societa'.». 
              - Il testo dei capi V e VI del titolo VIII del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  gia'  citato  nelle
          note all'art. 1, cosi' recita: 
 
                                 «Titolo VIII 
                                   SANZIONI 
 
                                    Capo I 
                       ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO 
 
              (Omissis). 
 
                                    Capo V 
                                ALTRE SANZIONI 
 
              Art. 141. False comunicazioni relative  a  intermediari
          finanziari 
              Art. 142. Requisiti di onorabilita' degli esponenti  di
          intermediari finanziari: omessa dichiarazione di  decadenza
          o di sospensione. 
              Art. 143. Emissione di valori mobiliari 
              Art. 144. Altre sanzioni amministrative alle societa' o
          enti 
              Art. 144-bis. Ordine di porre termine alle violazioni 
              Art.  144-ter.  Altre  sanzioni   amministrative   agli
          esponenti o al personale 
              Art. 144-quater. Criteri per  la  determinazione  delle
          sanzioni 
              Art.  144-quinquies.   Sanzioni   per   violazioni   di
          disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili 
              Art. 144-sexies. Obbligo di astensione 
 
                                    Capo VI 
                       DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA 
                          DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
              Art. 145. Procedura sanzionatoria 
              Art. 145-bis. Procedure contenziose 
              Art.  145-ter.  Comunicazione  all'ABE  sulle  sanzioni
          applicate 
              Art. 145-quater. Disposizioni di attuazione».