Art. 31 
 
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero  di
  Stati  membri  nell'ambito  della  cui  giurisdizione  si  svolgono
  operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
 
  1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio  connesso
a operazioni in mare nel settore degli  idrocarburi  che  si  volgono
nell'ambito   della   giurisdizione   italiana   puo'   avere   gravi
ripercussioni sull'ambiente in uno o  piu'  Stati  membri,  trasmette
agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in caso di  coinvolgimento
di Stati  terzi  potenzialmente  interessati,  a  questi  ultimi,  le
informazioni pertinenti  prima  dell'inizio  delle  operazioni  e  si
adopera, congiuntamente  con  gli  Stati  interessati,  per  adottare
misure idonee a prevenire eventuali conseguenze. 
  2.  Su  richiesta  di  uno  o  piu'  Stati  membri,  che  non  sono
destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che  ritengono  di
essere  potenzialmente  interessati,  il   Comitato,   trasmette   le
informazioni pertinenti. 
  3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1  sono  presi  in
considerazione  nei  piani  interni  ed  esterni  di  risposta   alle
emergenze  per  facilitare  un'efficace  risposta  congiunta   a   un
incidente grave. 
  4.  Qualora  vi  sia  un  rischio   di   effetti   transfrontalieri
prevedibili di  incidenti  gravi  che  interessano  paesi  terzi,  il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, rende  disponibili  le  informazioni  ai
paesi terzi, a condizione di reciprocita'. 
  5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale   concorda   con   le   autorita'
competenti degli altri Stati membri  le  misure  coordinate  relative
alle zone al di fuori della  giurisdizione  dell'Unione  al  fine  di
prevenire potenziali effetti negativi delle  attivita'  in  mare  nel
settore degli idrocarburi. 
  6. Le  amministrazioni  statali  competenti,  al  fine  di  testare
regolarmente la propria preparazione a  rispondere  efficacemente  ad
incidenti gravi in collaborazione con gli Stati  membri  interessati,
le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi  terzi
potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di
emergenza transfrontaliere dedicate  alla  prova  dei  meccanismi  di
emergenza a cui la Commissione puo' contribuire. 
  7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di  incidente
grave, che  provochi  o  possa  avere  effetti  transfrontalieri,  il
Comitato, per il tramite del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione  e
gli Stati membri o Paesi terzi  potenzialmente  interessati  da  tale
situazione  e  fornisce  continuamente  informazioni  pertinenti  per
un'efficace risposta all'emergenza.