Art. 31 Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono nell'ambito della giurisdizione italiana puo' avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o piu' Stati membri, trasmette agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze. 2. Su richiesta di uno o piu' Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati, il Comitato, trasmette le informazioni pertinenti. 3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave. 4. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocita'. 5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorita' competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attivita' in mare nel settore degli idrocarburi. 6. Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocita', i paesi terzi potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione puo' contribuire. 7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.