Art. 27
Presupposti
1. Le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale
emessi da un soggetto indicato nell'articolo 2 sono ridotti o
convertiti, secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della
liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dall'articolo
20, comma 1, lettera a), anche in combinazione con l'intervento di
uno o piu' soggetti terzi, incluso un sistema di garanzia dei
depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il
programma di risoluzione di cui all'articolo 32 prevede misure che
comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro
diritti o la conversione in capitale; in questo caso, essa e'
disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di
tali misure.