Art. 28
Strumenti soggetti a riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione e' disposta con riferimento alle
riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni e gli strumenti di
capitale emessi da una banca avente sede legale in Italia computabili
nei fondi propri su base individuale, quando si realizzano per la
banca i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera
a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la conversione e'
disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su
base individuale o consolidata;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti
di capitale emessi da un soggetto indicato all'articolo 2 diverso
dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia
individuale sia consolidata; se del gruppo fa parte una societa'
avente sede legale in un altro Stato membro, la misura e' disposta in
conformita' dell'articolo 30.
3. La riduzione o la conversione e' disposta nell'ordine indicato
dall'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e
lettere b) e c). Si applica inoltre l'articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6.