Art. 29
Riduzione o conversione
1. La riduzione o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai fini della
realizzazione di operazioni di capitalizzazione con l'intervento di
soggetti terzi, 58.
3. L'importo della riduzione o della conversione e' determinato
nella misura necessaria per coprire le perdite e assicurare il
rispetto dei requisiti prudenziali, come quantificata nella
valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Se la
valutazione e' provvisoria e gli importi della riduzione o della
conversione in essa indicati risultano superiori a quelli risultanti
dalla valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della
conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, il valore delle
azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale
emessi da una societa' controllata e computabili nei fondi propri su
base consolidata non puo' essere ridotto in misura maggiore o essere
convertito a condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto
alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di
conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla
capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo soggetto a
vigilanza consolidata e computabili nei fondi propri su base
consolidata.