Art. 31
Ulteriori previsioni in caso di conversione
1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione possono
essere attribuite azioni computabili nel capitale primario di classe
1 emesse, oltre che dalla societa' nei cui confronti e' stata
disposta la riduzione o la conversione, anche da altre componenti del
gruppo, inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste
hanno sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli
strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di risoluzione
dello Stato membro interessato.
2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione non possono
essere attribuiti strumenti di capitale primario di classe 1 che
siano stati emessi dopo un apporto di fondi propri da parte dello
Stato o di societa' controllate dallo Stato.
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione si
applica l'articolo 53.