Art. 19 Tecniche di distribuzione delle acque reflue 1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'art. 13 del presente decreto per la distribuzione degli effluenti di allevamento. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera m), e' ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire l'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agroalimentari non rientranti nella definizione di "piccole aziende agroalimentari" di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei criteri generali di cui al presente Titolo.