Art. 19
Tecniche di distribuzione delle acque reflue
1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i
criteri stabiliti all'art. 13 del presente decreto per la
distribuzione degli effluenti di allevamento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da
piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera
m), e' ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali
pericolose. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono consentire l'utilizzazione agronomica delle acque reflue
provenienti da aziende agroalimentari non rientranti nella
definizione di "piccole aziende agroalimentari" di cui all'art. 3,
comma 1, lettera l), nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei criteri generali di
cui al presente Titolo.