Art. 19 
 
 
            Tecniche di distribuzione delle acque reflue 
 
  1. Le tecniche di distribuzione delle  acque  reflue  rispettano  i
criteri  stabiliti  all'art.  13  del   presente   decreto   per   la
distribuzione degli effluenti di allevamento. 
  2. L'utilizzazione agronomica delle  acque  reflue  provenienti  da
piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
m), e' ammessa a condizione  che  non  contengano  sostanze  naturali
pericolose. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano
possono consentire  l'utilizzazione  agronomica  delle  acque  reflue
provenienti  da   aziende   agroalimentari   non   rientranti   nella
definizione di "piccole aziende agroalimentari" di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera l),  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei criteri  generali  di
cui al presente Titolo.