Art. 20
Dosi di applicazione
1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle
colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 4, e le epoche
di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a
massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del
fabbisogno delle colture, cosi' come definito all'art. 14 del
presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni definiscono
i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue
in rapporto alle colture ed ai bilanci idrici locali, al fine di
limitare le perdite dal sistema suolo-pianta e fissano ulteriori
limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verifichino
particolari condizioni di incompatibilita' del suolo a ricevere gli
stessi (ad esempio, elevata salinita', eccessiva drenabilita' del
suolo).