Art. 20 
 
 
                        Dosi di applicazione 
 
  1. Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo  delle
colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 4, e le epoche
di distribuzione delle  acque  reflue  devono  essere  finalizzate  a
massimizzare l'efficienza dell'acqua e  dell'azoto  in  funzione  del
fabbisogno  delle  colture,  cosi'  come  definito  all'art.  14  del
presente decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni  definiscono
i criteri di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle  acque  reflue
in rapporto alle colture ed ai bilanci  idrici  locali,  al  fine  di
limitare le perdite dal  sistema  suolo-pianta  e  fissano  ulteriori
limitazioni o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si  verifichino
particolari condizioni di incompatibilita' del suolo a  ricevere  gli
stessi (ad esempio, elevata  salinita',  eccessiva  drenabilita'  del
suolo).