Art. 21 
 
 
               Concentrazioni dei rischi significative 
 
  1. Ai fini di  cui  all'art.  20,  l'ultima  societa'  controllante
italiana identifica le  concentrazioni  dei  rischi  che  considerano
significative  e  le  relative  soglie  e  limiti  sulla  base  delle
indicazioni di cui all'art. 376 degli atti delegati. 
  2. Ai fini dell'individuazione di cui  al  comma  1,  si  presumono
significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3,  le
concentrazioni il  cui  importo  sia  pari  o  superiore  al  5%  del
requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo. 
  3. Ai fini di  cui  al  comma  2,  l'ultima  societa'  controllante
italiana puo' identificare una soglia differente, anche in  relazione
a singole tipologie di concentrazione, dandone  adeguata  motivazione
nella  politica,  tenuto  conto  delle  caratteristiche  dei   rischi
assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di  eventuali
indicazioni  dell'IVASS,  sentito  il  Collegio  delle  autorita'  di
vigilanza. Tale intenzione e'  comunicata  all'IVASS  almeno sessanta
giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla  bozza  di
politica ed alle motivazioni e documentazione  di  sostegno.  L'IVASS
comunica l'esistenza di eventuali  elementi  ostativi  entro sessanta
giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del
caso anche il Collegio delle autorita' di vigilanza.