Art. 21 Concentrazioni dei rischi significative 1. Ai fini di cui all'art. 20, l'ultima societa' controllante italiana identifica le concentrazioni dei rischi che considerano significative e le relative soglie e limiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 376 degli atti delegati. 2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le concentrazioni il cui importo sia pari o superiore al 5% del requisito patrimoniale di solvibilita' di gruppo. 3. Ai fini di cui al comma 2, l'ultima societa' controllante italiana puo' identificare una soglia differente, anche in relazione a singole tipologie di concentrazione, dandone adeguata motivazione nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorita' di vigilanza. Tale intenzione e' comunicata all'IVASS almeno sessanta giorni prima dell'adozione della politica, unitamente alla bozza di politica ed alle motivazioni e documentazione di sostegno. L'IVASS comunica l'esistenza di eventuali elementi ostativi entro sessanta giorni dal pervenimento della documentazione completa, sentito se del caso anche il Collegio delle autorita' di vigilanza.