Art. 22 Principi generali per il calcolo delle soglie 1. Ai fini della determinazione della significativita', le soglie di cui all'art. 21 si considerano superate anche nel caso di piu' concentrazioni della stessa tipologia o natura che, pur di singolo importo inferiore, risultino interconnesse tra loro in modo da determinare una esposizione complessiva di gruppo al rischio superiore alla soglia per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute.