Art. 22 
 
 
            Principi generali per il calcolo delle soglie 
 
  1. Ai fini della determinazione della significativita',  le  soglie
di cui all'art. 21 si considerano superate anche  nel  caso  di  piu'
concentrazioni della stessa tipologia o natura che,  pur  di  singolo
importo inferiore,  risultino  interconnesse  tra  loro  in  modo  da
determinare  una  esposizione  complessiva  di  gruppo   al   rischio
superiore alla soglia per controparte o gruppi di  controparti,  aree
geografiche, settori economici e valute.