Art. 58 
 
                Fondo di garanzia delle opere idriche 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2016  e'  istituito  presso  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  un  Fondo  di  garanzia  per  gli  interventi
finalizzati  al  potenziamento  delle  infrastrutture  idriche,   ivi
comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto  il  territorio
nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della  risorsa  idrica  e
dell'ambiente  secondo  le   prescrizioni   dell'Unione   europea   e
contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo  e'  alimentato
tramite una specifica componente della tariffa  del  servizio  idrico
integrato, da indicare separatamente in bolletta,  volta  anche  alla
copertura dei costi  di  gestione  del  Fondo  medesimo,  determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
nel rispetto della normativa vigente. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, sono definiti gli  interventi  prioritari,  i  criteri  e  le
modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1  del  presente
articolo, con  priorita'  di  utilizzo  delle  relative  risorse  per
interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  nonche'
gli idonei strumenti di monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  dei
principi e dei criteri contenuti nel decreto. I  criteri  di  cui  al
primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del  settore
individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  delle  necessita'  di
tutela  dell'ambiente  e  dei  corpi  idrici  e  sono  finalizzati  a
promuovere la coesione sociale e  territoriale  e  a  incentivare  le
regioni, gli enti locali e gli enti  d'ambito  a  una  programmazione
efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
disciplina, con proprio provvedimento, le modalita' di  gestione  del
Fondo di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
definiti dal decreto di cui al comma 2. 
  4. Al fine di assicurare la  trasparenza  e  l'accessibilita'  alle
informazioni  concernenti  le  modalita'  di  gestione   del   Fondo,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento  di  cui  al
comma 3, nonche' lo stato di avanzamento degli interventi realizzati. 
 
          Note all'art. 58: 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281 "Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  agosto
          1997, n. 202. 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. - 1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
              Si riporta il testo dell'art. 149  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 149. Piano d'ambito. - 1. Entro dodici mesi dalla
          data di entrata in vigore della parte  terza  del  presente
          decreto,  l'ente  di  governo  dell'ambito  provvede   alla
          predisposizione e/o aggiornamento del  piano  d'ambito.  Il
          piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: 
              a) ricognizione delle infrastrutture; 
              b) programma degli interventi; 
              c) modello gestionale ed organizzativo; 
              d) piano economico finanziario. 
              2. La ricognizione, anche sulla  base  di  informazioni
          asseverate  dagli   enti   locali   ricadenti   nell'ambito
          territoriale ottimale, individua lo  stato  di  consistenza
          delle infrastrutture da affidare al  gestore  del  servizio
          idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 
              3. Il programma degli interventi individua le opere  di
          manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,
          compresi gli interventi di  adeguamento  di  infrastrutture
          gia' esistenti, necessarie  al  raggiungimento  almeno  dei
          livelli minimi  di  servizio,  nonche'  al  soddisfacimento
          della complessiva  domanda  dell'utenza,  tenuto  conto  di
          quella collocata nelle zone montane o con  minore  densita'
          di popolazione. Il programma degli interventi,  commisurato
          all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare,
          indicando le infrastrutture a  tal  fine  programmate  e  i
          tempi di realizzazione. 
              4. Il piano  economico  finanziario,  articolato  nello
          stato patrimoniale, nel conto economico  e  nel  rendiconto
          finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento  dei
          costi di gestione e di investimento al netto  di  eventuali
          finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso  e'  integrato
          dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa  a
          tutto il periodo  di  affidamento.  Il  piano,  cosi'  come
          redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
          economico finanziario e, in  ogni  caso,  il  rispetto  dei
          principi di efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della
          gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 
              5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la
          struttura operativa mediante la quale il  gestore  assicura
          il servizio all'utenza e  la  realizzazione  del  programma
          degli interventi. 
              6. Il piano d'ambito e' trasmesso  entro  dieci  giorni
          dalla delibera di  approvazione  alla  regione  competente,
          all'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
          rifiuti e al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare.  L'Autorita'  di  vigilanza  sulle
          risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare  all'ente  di
          governo dell'ambito, entro novanta  giorni  decorrenti  dal
          ricevimento del piano, i propri  rilievi  od  osservazioni,
          dettando,  ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il
          programma degli  interventi,  con  particolare  riferimento
          all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione
          ai livelli minimi di servizio individuati  quali  obiettivi
          della  gestione;  il  piano  finanziario,  con  particolare
          riferimento alla capacita'  dell'evoluzione  tariffaria  di
          garantire   l'equilibrio   economico   finanziario    della
          gestione,   anche   in    relazione    agli    investimenti
          programmati."