Art. 30 Disposizioni tariffarie 1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 si provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. 3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'.