Art. 54 
 
 
                          (Accordi quadro) 
 
  1. Le stazioni appaltanti possono  concludere  accordi  quadro  nel
rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata  di  un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei  settori
ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali,  salvo
in  casi  eccezionali,  debitamente   motivati   in   relazione,   in
particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 
  2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su  un  accordo  quadro
sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente  comma  e
dai commi 3  e  4.  Tali  procedure  sono  applicabili  solo  tra  le
amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di  indizione
di gara  o  nell'invito  a  confermare  interesse,  e  gli  operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti  basati  su
un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali
alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare  nel  caso
di cui al comma 3. 
  3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo  operatore
economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati  entro  i  limiti   delle
condizioni  fissate  nell'accordo  quadro  stesso.  L'amministrazione
aggiudicatrice puo' consultare  per  iscritto  l'operatore  economico
parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario,
la sua offerta. 
  4.  L'accordo quadro  concluso  con  piu'  operatori  economici  e'
eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo  quadro,  senza
riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei  servizi  e
delle forniture, nonche'  le  condizioni  oggettive  per  determinare
quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti  di  gara
per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte
dell'accordo quadro che effettuera' la prestazione avviene sulla base
di  decisione  motivata  in  relazione   alle   specifiche   esigenze
dell'amministrazione; 
  b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza
la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a)
e, in parte, con la riapertura  del  confronto  competitivo  tra  gli
operatori economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
lettera  c),  qualora   tale   possibilita'   sia   stata   stabilita
dall'amministrazione  aggiudicatrice  nei  documenti  di   gara   per
l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,  forniture  o
servizi debbano essere  acquisiti  a  seguito  della  riapertura  del
confronto  competitivo  o  direttamente  alle   condizioni   di   cui
all'accordo quadro avviene in base  a  criteri  oggettivi,  che  sono
indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro.  Tali  documenti
di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste  dalla
presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni  lotto  di
un accordo quadro per il quale tutti i termini  che  disciplinano  la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,
sono definiti nell'accordo quadro,  anche  se  sono  stati  stabiliti
tutti i termini che  disciplinano  la  prestazione  dei  lavori,  dei
servizi e delle forniture per altri lotti; 
  c) riaprendo il confronto competitivo tra gli  operatori  economici
parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene  tutti  i
termini che disciplinano la prestazione dei  lavori,  dei  servizi  e
delle forniture. 
  5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si
basano   sulle   stesse   condizioni   applicate   all'aggiudicazione
dell'accordo  quadro,  se  necessario  precisandole,   e   su   altre
condizioni indicate nei  documenti  di  gara  per  l'accordo  quadro,
secondo la seguente procedura: 
  a)    per   ogni   appalto   da    aggiudicare    l'amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono
in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; 
  b)  l'amministrazione aggiudicatrice fissa un  termine  sufficiente
per presentare le  offerte  relative  a  ciascun  appalto  specifico,
tenendo  conto  di  elementi  quali  la   complessita'   dell'oggetto
dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; 
  c)  le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non
viene reso pubblico fino alla scadenza del termine  previsto  per  la
loro presentazione; 
  d)    l'amministrazione    aggiudicatrice    aggiudica    l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta  migliore  sulla  base  dei
criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo
quadro. 
  6.  Nei settori speciali, gli appalti basati su un  accordo  quadro
sono aggiudicati in base a regole e  criteri  oggettivi  che  possono
prevedere la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole  e  criteri
sono  indicati  nei  documenti  di  gara  per  l'accordo   quadro   e
garantiscono parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo.  Ove  sia  prevista   la   riapertura   del   confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un  termine  sufficiente  per
consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico
e aggiudicano ciascun appalto  all'offerente  che  ha  presentato  la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione  stabiliti  nel
capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere  l'applicazione  del
presente decreto o in modo da ostacolare, limitare  o  distorcere  la
concorrenza.