Art. 58 
 
 
(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) 
 
  1. Ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  documento
informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e  dei
principi  di  trasparenza,   semplificazione   ed   efficacia   delle
procedure, le stazioni  appaltanti  ricorrono  a  procedure  di  gara
interamente  gestite  con  sistemi  telematici  nel  rispetto   delle
disposizioni di  cui  al  presente  codice.  L'utilizzo  dei  sistemi
telematici non deve alterare la parita' di accesso agli  operatori  o
impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto
dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 
  2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di
una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga  con
la  presentazione  di  un'unica  offerta  ovvero  attraverso  un'asta
elettronica  alle  condizioni  e  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 56. 
  3. Ai fini del controllo sul possesso dei  requisiti  di  capacita'
economico-finanziaria   e   tecnico-professionale,   il   dispositivo
elettronico  delle  stazioni   appaltanti   provvede,   mediante   un
meccanismo casuale automatico, ad  effettuare  un  sorteggio  di  cui
viene  data  immediata  evidenza  per  via  telematica  a  tutti  gli
offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei
soggetti che partecipano alla procedura di gara. 
  4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in  via  automatica  a
ciascun operatore economico che partecipa alla  procedura  un  codice
identificativo  personale  attraverso  l'attribuzione  di  userID   e
password e  di  eventuali  altri  codici  individuali  necessari  per
operare all'interno del sistema. 
  5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante
trasmette in via elettronica a ciascun concorrente  la  notifica  del
corretto recepimento dell'offerta stessa. 
  6. La stazione appaltante, scaduto il termine  di  ricezione  delle
offerte,  esamina  dapprima  le  dichiarazioni  e  la  documentazione
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
e, all'esito  di  detta  attivita',  l'eventuale  offerta  tecnica  e
successivamente quella economica. 
  7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il  sistema  telematico
produce in automatico la graduatoria. 
  8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi  telematici
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  9.  Le  tecnologie  sono  scelte  in  modo   tale   da   assicurare
l'accessibilita' delle persone con  disabilita',  conformemente  agli
standard europei. 
  10. L'Agenzia per l'Italia  Digitale  (AGID)  emana,  entro  il  31
luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio  e
la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito  e  di
negoziazione. 
 
          Note all'art. 58 
              - Si riporta l'articolo  26  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000): 
              "26. (Acquisto di beni e servizi) 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".