Art. 22 Amplificazione del DNA 1. L'amplificazione del DNA avviene mediante un termociclatore munito di certificazione sull'affidabilita' dei cicli delle temperature utilizzate dal kit commerciale di amplificazione del DNA. 2. L'indicazione dei nomi dei marcatori impiegati sono quelli riportati nelle raccomandazioni dell'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), utilizzati dall'Interpol e contenuti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01, e successive modificazioni. 3. Le tipologie di marcatori che possono essere utilizzate nella tipizzazione del profilo del DNA per essere inseriti nella banca dati sono STR, Y-STR, X-STR e mtDNA secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge. 4. I marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale (loci autosomici) devono rispettare almeno i seguenti criteri: a) essere variazioni di lunghezza o di sequenza, trasmessi con modalita' mendeliana; b) essere indipendenti; c) avere un alto valore informativo, cioe' avere un valore di eterozigosita' superiore al 70 per cento; d) avere un numero sufficientemente alto di alleli presenti nella popolazione. 5. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica. 6. I loci amplificati dai due kit commerciali si devono sovrapporre per almeno dieci loci. 7. L'amplificazione del DNA deve sempre essere allestita con il controllo positivo presente nel kit commerciale e con un controllo negativo.
Note all'art. 22: - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.