Art. 22 
 
                       Amplificazione del DNA 
 
  1. L'amplificazione del  DNA  avviene  mediante  un  termociclatore
munito  di  certificazione   sull'affidabilita'   dei   cicli   delle
temperature utilizzate dal kit commerciale di amplificazione del DNA. 
  2. L'indicazione dei  nomi  dei  marcatori  impiegati  sono  quelli
riportati nelle raccomandazioni  dell'European  Network  of  Forensic
Science Institutes  (ENFSI),  utilizzati  dall'Interpol  e  contenuti
nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01,
e successive modificazioni. 
  3. Le tipologie di marcatori che possono  essere  utilizzate  nella
tipizzazione del profilo del DNA per essere inseriti nella banca dati
sono STR, Y-STR, X-STR e mtDNA secondo una codifica tecnica stabilita
dal responsabile della banca dati in conformita' alle  decisioni  del
Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI  e  n.  2008/616/GAI  e
successive modificazioni, nonche'  per  finalita'  di  collaborazione
internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge. 
  4. I marcatori impiegati per la definizione  del  profilo  genetico
utile per  essere  utilizzati  nell'identificazione  personale  (loci
autosomici) devono rispettare almeno i seguenti criteri: 
    a) essere variazioni di lunghezza o di  sequenza,  trasmessi  con
modalita' mendeliana; 
    b) essere indipendenti; 
    c) avere un alto valore informativo, cioe'  avere  un  valore  di
eterozigosita' superiore al 70 per cento; 
    d) avere un numero sufficientemente alto di alleli presenti nella
popolazione. 
  5. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve  essere
effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno  per  il
medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine  di  evitare
una non corretta assegnazione allelica. 
  6. I loci amplificati dai due kit commerciali si devono sovrapporre
per almeno dieci loci. 
  7. L'amplificazione del DNA deve sempre  essere  allestita  con  il
controllo positivo presente nel kit commerciale e  con  un  controllo
negativo. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Per  l'argomento  della  risoluzione  del  Consiglio
          dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01,
          si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI, si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1.