Art. 31 Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI 1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».