Art. 50 Abrogazione 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198.
Note all'art. 50: - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4. Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia. 1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le interfacce che esso ha regolamentato; qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in ordine all'equivalenza tra le interfacce notificate ed all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonche' i relativi aggiornamenti. 3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce: a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio; c) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete; d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete. 4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche: a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate; b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della conformita' dei terminali ai requisiti di cui all'articolo 3; c) sono disponibili anche in formato elettronico.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, si veda nelle note alle premesse.