Art. 50 
 
 
                             Abrogazione 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato  ad
eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in
vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 198. 
 
          Note all'art. 50: 
              - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9
          maggio 2001, n. 269, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 4. Notifica e pubblicazione delle  specifiche  di
          interfaccia. 
              1.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  notifica  alla
          Commissione   europea   le   interfacce   che    esso    ha
          regolamentato; qualora non siano state notificate ai  sensi
          delle disposizioni concernenti le informazioni nel  settore
          delle norme e delle regolamentazioni tecniche di  cui  alle
          direttive  98/34/CE  e   98/48/CE.   Il   Ministero   delle
          comunicazioni  cura   la   pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana delle  decisioni  della
          Commissione  europea  in  ordine  all'equivalenza  tra   le
          interfacce   notificate   ed   all'assegnazione    di    un
          identificatore   di   categoria   delle    apparecchiature,
          pubblicate  nella  Gazzetta   Ufficiale   delle   Comunita'
          europee. 
              2.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  notifica  alla
          Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia
          dagli operatori delle reti pubbliche di  telecomunicazione.
          Con uno o piu' regolamenti  da  adottare  con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          disciplinate  le  modalita'  con  le  quali  gli  operatori
          informano  il  Ministero  delle  comunicazioni  e   rendono
          pubbliche le specifiche tecniche di tali  interfacce  prima
          di  rendere  disponibili  al  pubblico  i  servizi  forniti
          mediante dette interfacce nonche' i relativi aggiornamenti. 
              3.  Sono  soggetti  all'obbligo  di  comunicazione   al
          Ministero delle  comunicazioni  e  di  pubblicazione  delle
          interfacce: 
              a)  i  gestori  diretti,  cioe'   gli   operatori   che
          forniscono  un  servizio  pubblico   di   telecomunicazioni
          attraverso una  rete  a  cui  i  terminali  possono  essere
          connessi o attraverso una  interfaccia  di  rete  fisica  o
          attraverso una interfaccia radio; 
              c) i  gestori  indirettamente  connessi,  cioe'  quegli
          operatori di rete pubblica che forniscono servizi  a  terzi
          mediante contratto, ma  che  non  offrono  una  interfaccia
          diretta di rete; 
              d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori
          che  forniscono  servizi  pubblici   di   telecomunicazioni
          mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete  pubblica
          ma che non gestiscono in proprio la rete. 
              4. Le informazioni riguardano tutte  le  interfacce  al
          pubblico; in particolare le specifiche: 
              a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e
          a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e,
          se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte  o  modifiche
          sono state adottate; 
              b) contengono informazioni sufficienti a consentire  la
          progettazione degli apparecchi in  modo  tale  che  possano
          interoperare con le  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni
          allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e
          liberare una connessione fisica o virtuale per  ottemperare
          ai requisiti di cui all'articolo 3;  le  specifiche  devono
          inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o  sulle
          caratteristiche di livello superiore  forniti  dalla  rete,
          necessari per la  progettazione  ed  il  funzionamento  dei
          terminali;  devono  essere  fornite  inoltre   informazioni
          sufficienti sulle modalita' di verifica  della  conformita'
          dei terminali ai requisiti di cui all'articolo 3; 
              c) sono disponibili anche in formato elettronico.». 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          26 ottobre 2010, n. 198, si veda nelle note alle premesse.