Art. 51 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni pubbliche  competenti  provvedono  all'adempimento
dei compiti derivanti dal presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.