Art. 35 
 
 
                 Denominazione di birra artigianale 
 
  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto  1962,  n.  1354,  dopo  il
comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli
birrifici  indipendenti  e  non  sottoposta,  durante  la   fase   di
produzione, a processi di pastorizzazione e di  microfiltrazione.  Ai
fini  del  presente  comma  si   intende   per   piccolo   birrificio
indipendente un  birrificio  che  sia  legalmente  ed  economicamente
indipendente da qualsiasi altro  birrificio,  che  utilizzi  impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui e la  cui  produzione  annua  non  superi  200.000  ettolitri,
includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte  per
conto di terzi». 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto
          1962, n. 1354, (Disciplina igienica della produzione e  del
          commercio della birra) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 settembre 1962, n. 234, come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. - 1. La denominazione  «birra  analcolica»  e'
          riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a  3  e
          non superiore a 8 e con titolo alcolometrico  volumico  non
          superiore a 1,2%. 
              2. La denominazione «birra leggera» o «birra light»  e'
          riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a  5  e
          non superiore a 10,5 e con  titolo  alcolometrico  volumico
          superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. 
              3. La denominazione «birra» e'  riservata  al  prodotto
          con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico
          volumico  superiore  a  3,5%;  tale  prodotto  puo'  essere
          denominato «birra  speciale»  se  il  grado  Plato  non  e'
          inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il  grado  Plato
          non e' inferiore a 14,5. 
              4. Quando alla birra sono aggiunti  frutta,  succhi  di
          frutta,   aromi,    o    altri    ingredienti    alimentari
          caratterizzanti, la denominazione di vendita e'  completata
          con il nome della sostanza caratterizzante. 
              4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta
          da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante
          la fase di produzione, a processi di pastorizzazione  e  di
          microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per
          piccolo  birrificio  indipendente  un  birrificio  che  sia
          legalmente  ed  economicamente  indipendente  da  qualsiasi
          altro  birrificio,  che   utilizzi   impianti   fisicamente
          distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio,  che  non
          operi sotto licenza di utilizzo dei diritti  di  proprieta'
          immateriale altrui e la cui  produzione  annua  non  superi
          200.000 ettolitri, includendo  in  questo  quantitativo  le
          quantita' di birra prodotte per conto di terzi.».