Art. 35 Denominazione di birra artigianale 1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi».
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1962, n. 234, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. La denominazione «birra analcolica» e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. 2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. 3. La denominazione «birra» e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non e' inferiore a 14,5. 4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante. 4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi.».