Art. 35
Denominazione di birra artigianale
1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli
birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di
produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai
fini del presente comma si intende per piccolo birrificio
indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente
indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti
fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale
altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri,
includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per
conto di terzi».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 16 agosto
1962, n. 1354, (Disciplina igienica della produzione e del
commercio della birra) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 settembre 1962, n. 234, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. - 1. La denominazione «birra analcolica» e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e
non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non
superiore a 1,2%.
2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» e'
riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e
non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico
superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione «birra» e' riservata al prodotto
con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico
volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere
denominato «birra speciale» se il grado Plato non e'
inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato
non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di
frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari
caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata
con il nome della sostanza caratterizzante.
4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta
da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante
la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di
microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per
piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia
legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi
altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente
distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non
operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta'
immateriale altrui e la cui produzione annua non superi
200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le
quantita' di birra prodotte per conto di terzi.».