Art. 36 
 
 
                         Filiera del luppolo 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato
e con le norme specifiche  di  settore,  favorisce  il  miglioramento
delle condizioni di produzione, trasformazione e  commercializzazione
nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalita' di  cui
al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali destina quota  parte  delle  risorse  iscritte  annualmente
nello  stato  di  previsione  del  medesimo  Ministero,  sulla   base
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre  1999,  n.
499, al finanziamento di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  per  la
produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo,  per
la  ricostituzione  del  patrimonio  genetico  del  luppolo   e   per
l'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Il  testo  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  499
          (Razionalizzazione degli interventi nei  settori  agricolo,
          agroalimentare, agroindustriale e forestale), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.