Art. 37 Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza 1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.