Art. 38 
 
 
Disposizioni urgenti per l'impiego  del  volontariato  di  protezione
                               civile 
 
  1. Al fine di accelerare le procedure connesse  con  l'impiego  del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli  eventi  sismici  del  24
agosto 2016, ed a fare  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  relativamente
agli  importi   effettivamente   spettanti   determinati   in   esito
all'istruttoria  tecnica  di  competenza   del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
alternativamente riconosciuti, su  apposita  domanda  del  datore  di
lavoro, con le modalita' del credito di imposta. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e'  cedibile,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti
del codice civile, previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare  il  credito  ceduto
esclusivamente in compensazione  con  i  propri  debiti  d'imposta  o
contributivi, ai sensi del citato  decreto  legislativo  n.  241  del
1997, e previa comunicazione della  cessione  al  Dipartimento  della
protezione  civile,  secondo   modalita'   stabilite   dal   medesimo
dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il  modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il
mancato riconoscimento dell'operazione di versamento. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il
versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere  sulle  risorse  finanziarie  finalizzate
all'attuazione dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8  febbraio  2001,  n.  194,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio.