Art. 28 
 
 
Piano straordinario per il  potenziamento  del  circuito  delle  sale
                  cinematografiche e polifunzionali 
 
  1. Al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea  distribuzione
delle sale cinematografiche sul territorio  nazionale  e'  costituita
un'apposita sezione del Fondo per  il  cinema  e  l'audiovisivo,  con
dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018  e
2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2021, per la concessione di contributi  a  fondo  perduto,
ovvero  contributi  in  conto  interessi  sui   mutui   o   locazioni
finanziarie, finalizzati: 
  a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse  o  dismesse,
con particolare riguardo  alle  sale  cinematografiche  presenti  nei
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti  e  con  priorita'
per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
  b) alla realizzazione di nuove sale,  anche  mediante  acquisto  di
locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi; 
  c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti  in  ambito
cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi; 
  d)  alla   ristrutturazione   e   all'adeguamento   strutturale   e
tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione,  al
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi  complementari
alle sale. 
  2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione  dei
soggetti beneficiari, dei limiti massimi di  intensita'  di  aiuto  e
delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua  gestione,
sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro, da emanare entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo  parere  della
Conferenza unificata. 
  3. Il decreto di cui  al  comma  2  riconosce  la  priorita'  nella
concessione del  contributo  alle  sale  che,  oltre  alla  fruizione
cinematografica   e   audiovisiva,   garantiscano,   anche   con   il
coinvolgimento degli  enti  locali,  la  fruizione  di  altri  eventi
culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire
alla sostenibilita' economica della  struttura  ovvero  alla  valenza
sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di  cui  al
comma 2 riconosce altresi' particolari condizioni  agevolative  nella
concessione  del  contributo  alle  sale  presenti  nei  comuni   con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' subordinare la concessione dei
contributi  a  obblighi  del  soggetto  beneficiario  relativi   alla
destinazione d'uso dei locali e  alla  programmazione  di  specifiche
attivita'  culturali  e   creative,   ivi   inclusi   impegni   nella
programmazione di opere  cinematografiche  e  audiovisive  europee  e
italiane. 
  5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e  la
rigenerazione delle periferie e delle aree  urbane  degradate,  e  al
fine di agevolare le azioni di cui  al  comma  1,  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   possono   introdurre
previsioni urbanistiche ed edilizie dirette,  anche  in  deroga  agli
strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la
ristrutturazione  di  sale  cinematografiche   e   centri   culturali
multifunzionali,  anche  mediante   interventi   di   demolizione   e
ricostruzione che  prevedano  il  riconoscimento  di  una  volumetria
aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale  e  le
modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica
con gli organismi  edilizi  esistenti,  in  attuazione  dei  principi
introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 9 e seguenti
          del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70  convertito  con
          modificazioni dalla L. 12 luglio  2011,  n.  106  (Semestre
          Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110, S.O.: 
              "Art. 5. Costruzioni private 
              (Omissis). 
              9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del
          patrimonio  edilizio  esistente  nonche'  di  promuovere  e
          agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate  con
          presenza  di  funzioni   eterogenee   e   tessuti   edilizi
          disorganici o incompiuti nonche' di edifici a  destinazione
          non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da
          rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della  necessita'  di
          favorire lo sviluppo  dell'efficienza  energetica  e  delle
          fonti rinnovabili,  le  Regioni  approvano  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  specifiche  leggi  per
          incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione
          e ricostruzione che prevedano: 
              a)  il  riconoscimento  di  una  volumetria  aggiuntiva
          rispetto a quella preesistente come misura premiale; 
              b) la delocalizzazione  delle  relative  volumetrie  in
          area o aree diverse; 
              c) l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione
          d'uso,  purche'  si  tratti  di   destinazioni   tra   loro
          compatibili o complementari; 
              d)   le   modifiche   della   sagoma   necessarie   per
          l'armonizzazione architettonica con gli  organismi  edilizi
          esistenti. 
              10. Gli interventi  di  cui  al  comma  9  non  possono
          riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in
          aree ad inedificabilita'  assoluta,  con  esclusione  degli
          edifici  per  i  quali  sia  stato  rilasciato  il   titolo
          abilitativo edilizio in sanatoria. 
              11. Decorso il termine  di  cui  al  comma  9,  e  sino
          all'entrata  in  vigore  della  normativa  regionale,  agli
          interventi di cui al citato comma si applica l'articolo  14
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n. 380 anche per il  mutamento  delle  destinazioni  d'uso.
          Resta fermo il rispetto degli standard  urbanistici,  delle
          altre  normative  di   settore   aventi   incidenza   sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e in  particolare  delle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente  e
          dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11  si  applicano
          anche nelle Regioni a statuto  speciale  e  nelle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le
          disposizioni degli statuti di autonomia e con  le  relative
          norme di attuazione. 
              13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre  a  quanto
          previsto  nei  commi  precedenti,  decorso  il  termine  di
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, e sino all'entrata  in
          vigore della normativa regionale, si  applicano,  altresi',
          le seguenti disposizioni: 
              a) e' ammesso il rilascio del permesso in  deroga  agli
          strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche
          per il  mutamento  delle  destinazioni  d'uso,  purche'  si
          tratti   di   destinazioni   tra   loro    compatibili    o
          complementari; 
              b)   i   piani   attuativi,   come   denominati   dalla
          legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico
          generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale. 
              14. Decorso il termine di  120  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
          quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma
          11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a  statuto
          ordinario che non hanno provveduto  all'approvazione  delle
          specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di  tali
          leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura
          premiale, ai sensi del comma 9, lettera a),  e'  realizzata
          in misura non superiore complessivamente al venti per cento
          del volume dell'edificio se destinato ad uso  residenziale,
          o al dieci per  cento  della  superficie  coperta  per  gli
          edifici  adibiti  ad  uso  diverso.  Le  volumetrie  e   le
          superfici di riferimento sono  calcolate,  rispettivamente,
          sulle  distinte  tipologie  edificabili   e   pertinenziali
          esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede  di
          presentazione  della  documentazione  relativa  al   titolo
          abilitativo previsto. 
              15. All'articolo 2, comma 12, del  decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n.  23  le  parole  "1°  maggio  2011"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011.".