Art. 30 Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale e' dotata di contabilita' separata ed e' destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. 2. La sezione e' alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione. 3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati. 4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalita' di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; (Omissis).".