Art. 33
Requisiti di base per il riconoscimento delle DO e delle IG
1. Il riconoscimento della DOCG e' riservato ai vini gia'
riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di
una DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare
pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la
rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati,
nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media,
dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo
di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento
della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di
passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone
caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG,
indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della DOC e' riservato ai vini provenienti da
zone gia' riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da
almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo
biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei
viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento
della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore
di vini non provenienti dalle predette zone e' ammesso esclusivamente
nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre,
le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono
essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni
abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate,
nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media,
dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo
di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento
della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea
alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
3. Il riconoscimento dell'IGT e' riservato ai vini provenienti
dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta
sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei
viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie
totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo
biennio.
4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della DOC di
provenienza.
5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina
viticola ed enologica piu' restrittiva rispetto a quella della IGT
precedentemente rivendicata.
6. L'uso delle DO non e' consentito per i vini ottenuti sia
totalmente sia parzialmente da vitigni che non siano stati
classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane
o asiatiche.
7. Per i vini a IGT e' consentito l'uso delle varieta' iscritte nel
registro nazionale delle varieta' di vite.