Art. 46 
 
              Varieta' ammesse alla commercializzazione 
 
  1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto  e  le
piante da frutto sono commercializzati unicamente se  la  varieta'  a
cui appartengono e'  iscritta  al  Registro  delle  varieta'  di  cui
all'art. 3.