Art. 47 Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio 1. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati, e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali certificati, sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 48 e 50. Ad integrazione dell'etichetta puo' essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'art. 49. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'art. 51. 2. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte dei piccoli produttori. 3. I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto commercializzati dai soggetti di cui al comma 2 sono provvisti almeno delle seguenti indicazioni: a) denominazione azienda fornitrice; b) denominazione botanica; c) varieta'.