Art. 47 
 
  Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio 
 
  1.  I  materiali  di  moltiplicazione  delle  piante   da   frutto,
ufficialmente certificati come materiali di  pre-base,  materiali  di
base o materiali certificati, e le piante da  frutto  destinate  alla
produzione  di  frutti,  ufficialmente  certificate  come   materiali
certificati,  sono  commercializzati  solo  se  sono  conformi   alle
prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e  imballaggio  di
cui agli articoli 48 e 50. Ad integrazione dell'etichetta puo' essere
utilizzato un documento di accompagnamento  secondo  quanto  previsto
dall'art. 49. I materiali di moltiplicazione e le  piante  da  frutto
che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati  solo  se
sono conformi alle prescrizioni relative al documento  del  fornitore
di cui all'art. 51. 
  2. Ai  sensi  dell'art.  5  comma  3  del  decreto  legislativo  n.
124/2010, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 nel caso
di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da
parte dei piccoli produttori. 
  3. I materiali di moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  le
piante da frutto commercializzati dai soggetti di cui al comma 2 sono
provvisti almeno delle seguenti indicazioni: 
  a) denominazione azienda fornitrice; 
  b) denominazione botanica; 
  c) varieta'.